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di concepire la libertà giuridica. Sulla base del comune rifiuto dell’assolutismo, entrambe le concezioni vedono nella tutela della libertà uno strumento di affermazione della personalità individuale, che trova però il suo limite nella necessità di non ledere gli interessi altrui, singolari o collettivi, che siano anch’essi meritevoli di protezione. È stato poi il costituzionalismo del Novecento, dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale, a perfezionare e a rendere più efficaci le garanzie per la libertà, attraverso Costituzioni dal carattere “rigido”, superiori alle leggi e vincolanti per le istituzioni.

Anche la Costituzione italiana, approvata nel dicembre 1947, si colloca in questa linea di sviluppo, segnando il passaggio ad una forma di Stato in cui il principio democratico (fondato sulla regola della maggioranza) è tenuto a convivere con la protezione dei diritti inviolabili di ogni singola persona e a rispettarne gli spazi di libertà. Solo questo equilibrio impedisce infatti una degenerazione della

democrazia in senso illiberale (di cui purtroppo l’Europa ha conosciuto negli ultimi anni alcune manifestazioni). Le norme costituzionali proteggono la libertà anche stabilendo in maniera precisa come e per quali scopi la si può limitare: la regola infatti risiede nella garanzia del pieno godimento delle libertà individuali, mentre l’eccezione è rappresentata dalla loro limitazione.

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