Uninews TorVergata #libertà

La legge, di conseguenza, non ha le mani libere e non può conculcare le scelte libere dell’individuo (imponendo o impedendo un comportamento) se non nelle forme e nei casi consentiti dalla Costituzione. Tuttavia nella nostra Carta non c’è una sola libertà, ci sono invece tante distinte libertà per ciascuna delle quali è previsto un “vestito su misura” riguardante anche le limitazioni, sicché gli specifici limiti stabiliti per l’una non possono automaticamente estendersi alle altre. Ad

esempio, per l’art. 17 la libertà di riunione in luogo pubblico può essere limitata in ragione della sicurezza e dell’incolumità pubblica, per l’art. 21 la libertà di manifestazione del pensiero va incontro al limite del buon costume, per l’art. 32 la libertà di cura può essere compressa in nome dell’interesse collettivo alla salute e così via. Dentro questa cornice, i confini delle libertà costituzionali acquisiscono una dimensione certa e oggettiva. Nell’attività interpretativa che porta alla ricognizione di questi

confini bisogna però sottrarsi a due «pre-giudizi correnti», segnalati – non senza ironia – da Pierfrancesco Grossi, Maestro del diritto costituzionale che ha a lungo insegnato nel nostro Ateneo: bisogna tanto evitare di credere che ogni limitazione della libertà (soprattutto della propria) sia tendenzialmente illegittima, quanto sottrarsi all’opposta convinzione, egualmente inesatta, che esistano dei limiti alla libertà (soprattutto a quella altrui) ovvi e insuperabili anche se non previsti dalla Costituzione.

Fonti

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