Dossier Riforma cod contratti pubblici

a cura della Redazione

LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Analisi delle principali novità e degli aspetti essenziali del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 n. 77, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ). Successivamente, il testo legislativo è stato ripubblicato corredato delle relative note con la Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2023 n. 87. La pubblicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici rappresenta una rivoluzione nel settore rispetto ai suoi predecessori, soprattutto per la sua operatività prevista a partire dal 1° luglio 2023 con un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2023. Il testo del nuovo Codice ha un numero di articoli analogo a quelli del Codice vigente fino ad ora ( Decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50, definito Codice dei contratti pubblici così modificato dal “Decreto semplificazioni n. 76/2020” convertito in Legge n. 120 del 2020 ), ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione. Il nuovo Codice si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 38 allegati. Premesso ciò, il presente “ Dossier ” costituisce un approfondimento e indispensabile strumento per una immediata comprensione del nuovo Codice dei contratti pubblici. La trattazione dell’opera si basa essenzialmente sulla “ relazione illustrativa bollinata ” del 5 gennaio 2023 (s ia il testo con gli allegati che le relazioni previste sono state approvate dalla Ragioneria generale dello Stato e, quindi, come si dice in gergo sono state “bollinate”) . La relazione illustrativa del Codice fornisce l’esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte. Nella relazione vengono enunciati i princìpi ispiratori dell’iniziativa medesima, i contenuti e, soprattutto, vengono illustrati i singoli articoli. In tal modo il testo normativo, spesso redatto con terminologia tecnica di non facile comprensione per tutti, è reso agevolmente comprensibile e chiarificatore dei riferimenti normativi in esso contenuti. Per ogni istituto vengono riportati: • le principali novità; • una sintesi sul piano sistematico e sostanziale; • il commento con il richiamo alla “relazione illustrativa” predisposta dalla Commissione specia - le del Consiglio di Stato. Da ultimo, dopo l’analisi delle novità e degli aspetti generali del nuovo Codice degli appalti pubblici, viene allegata l’intera normativa comprensiva degli allegati , indispensabile per la piena operatività delle nuove disposizioni.

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Indice

ASPETTI GENERALI

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> INTRODUZIONE

> LE PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE

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> APPALTO INTEGRATO

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> IL DISSENSO COSTRUTTIVO

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> PROCEDURE SOTTO LA SOGLIA EUROPEA

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> LA DIGITALIZZAZIONE

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> GLI ILLECITI PROFESSIONALI

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> LA SALVAGUARDIA DEL “MADE IN ITALY”

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01. DEI PRINCÌPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE 15 > I PRINCÌPI GENERALI 15 > DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI 26 > INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE 30 02. DELL’APPALTO 41 > DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE 41 > CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE 41 > DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI 42 > LE STAZIONI APPALTANTI 43 > GLI OPERATORI ECONOMICI 44 > LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 45 > LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 46 > I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 47

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> LA SELEZIONE DELLE OFFERTE > L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI

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> DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

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> I CONTRATTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 92 > I SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO, CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA. I CONTRATTI SECRETATI 94 03. DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI 97 > DISPOSIZIONI APPLICABILI E ÀMBITO SOGGETTIVO 97 > DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 101 > DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI 105 > DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE 109 04. DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI 115 > PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 115 > PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE 117 > PARTE III – DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA 130 > PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ 131 > PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 132 > PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI 134 05. DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 139 > I RICORSI GIURISDIZIONALI 139 > I RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE 140 > NORMATIVA CONCLUSIVA 146 IL PERIODO TRANSITORIO 147 > SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NEL 2023 148 > PROCEDIMENTI IN CORSO 150 > ULTERIORI NORME APPLICABILI NEL 2023 150

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ASPETTI GENERALI

> INTRODUZIONE L’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri porta così le nuove norme, riassunte in 229 articoli. Come riportato dalla Relazione illustrativa del Codice, si è cercato di scri - vere un codice “ che racconti la storia ” delle procedure di gara, accompagnando ammini - strazioni e operatori economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programma - zione e progettazione sino all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto. L’indice del Codice sintetizza questa storia: si inizia con i princìpi, si prosegue con il libro dedicato all’appalto in tutte le sue singole fasi, si finisce con i rimedi e con l’autoesecu - tività e, in mezzo, si dedicano due libri “autoconclusivi” a settori speciali e concessioni (dove si valorizza il partenariato pubblico privato, rendendo i contratti più solidi e au - mentando la bancabilità), libri che erano oggetto di direttive autonome che sono state recepite più puntualmente, superando un rinvio incerto alle norme sugli appalti. Si è in - teso dare un senso effettivo ad alcune parole chiave, spesso utilizzate in tema di contratti pubblici: • la semplificazione , ottenuta aumentando la discrezionalità delle amministrazioni e rimuovendo il goldplating ovunque possibile. Il rischio di fenomeni corruttivi è preve - nuto da un più ampio ricorso a digitalizzazione, trasparenza e qualificazione; • l’accelerazione , intesa come massima velocizzazione delle procedure, ma non solo “sulla carta”, perché il termine ridotto è stato individuato avendo sempre presente la sua effettiva “fattibilità”: assieme alla rapidità occorre garantire anche certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese; • la digitalizzazione , completa, delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell’once only , ossia dell’unicità dell’invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti; • la tutela, dando piena attuazione alla delega a protezione dei lavoratori (tramite clau - sole sociali, valorizzazione dei CCNL e lotta ai “contratti pirata”) e delle imprese (per esempio, in tema di rinegoziazione e revisione prezzi, o di suddivisione in lotti).

La codificazione dei princìpi mira a realizzare, fra gli altri, i seguenti obiettivi: a. ribadire che la concorrenza è uno strumento il cui fine è realizzare al meglio l’obiettivo

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di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della com - mittenza (e della collettività) (cfr. art. 1, comma 2); b. accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni ap- paltanti , per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l’azione dell’ammi - nistrazione, il fenomeno della cd. “burocrazia difensiva”, che può generare ritardi o inefficienze nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti (cfr. art. 2, comma 2); c. l’innovativa introduzione dei princìpi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mer- cato (la cui pregnanza è corroborata dalla stessa scelta sistematica di collocarli all’inizio dell’articolato) i quali, oltre a cercare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio (ad esempio, in tema di assicurazioni). > LE PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE Come riportato dall’ANCI ( nota del 30 marzo 2023 ), tra le principali novità del codice degli appalti spiccano: • Responsabile Unico di Progetto : il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti as- sunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente; • Subappalto: nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è con - sentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata , permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai princìpi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche; • Conflitto di interesse : le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle pro - cedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni; • Opere di interesse locale o statale : nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l’ente concedente tra- smette il progetto alle autorità competenti per la VIA; • Progettazione in materia di lavori pubblici : sono stati semplificati i livelli di progetta - zione che diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo; • Appalto integrato : è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’e -

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secuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica appro- vato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021. • Affidamento diretto : per servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e archi - tettura e l’attività di progettazione, la soglia limite è quella di importo inferiore a 140.000.00 euro; negoziata senza bando possibile per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici. Per i lavori, invece, la soglia per affidamenti diretti è fissata ad importi inferiori a 150.000,00 euro. È prevista la procedura negoziata , senza bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro e da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 mi - lioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione. • Revisione prezzi : nelle procedure di affidamento obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Si utilizzano indici elaborati dall’ISTAT pubblica - ti, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istitu - to. Il MIT può prevedere ulteriori indici da utilizzare, previo decreto, in accordo con ISTAT . In merito a ciò, è specificato che i prezzari elaborati dalle regioni e dalle provin - ce autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrut - ture e dei trasporti, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. Tali prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero secondo le specifiche casistiche indicate nell’allegato I.14 del nuovo codice. • Qualificazione SA e CC : prevista la qualificazione per procedure di importo superio - re alle soglie per l’affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a 500.000 euro per l’affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione entrerà in vigore

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il 1° gennaio 2024. In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Provincie e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono iscritte nell’e - lenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva. Le succitate stazioni appal - tanti devono presentare domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate. Le stesse, a decorrere dal 1°genna- io 2024 dovranno presentare domanda per l’iscrizione a regime nei medesimi elen- chi . L’iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. È previsto l’utilizzo di piattaforme digitali come elemento premiante fino al 31 dicembre 2023. Di- venta requisito fisso la disponibilità di piattaforme digitali di approvvigionamento dal 1° gennaio 2024. • Procedura di affidamento SA non qualificate: Le stazioni appaltanti non qualificate consultano, su una apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC, l’elenco delle sta - zioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. In caso di man - cata risposta da parte di una SA/CC qualificata, entro 10 gg dalla richiesta effettuata dalla SA non qualificata, tale richiesta si intende accolta. In caso di risposta negativa, la SA non qualificata si rivolge ad ANAC che, entro 15 giorni dalla richiesta, assegna d’uf - ficio la procedura ad una SA qualificata > APPALTO INTEGRATO Come riportato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota 28 marzo 2023), ri - vive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-econo- mica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti. Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giuri - sprudenza o dei pareri dell’autorità. In base all’art. 44, comma 1, Codice degli Appalti «Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per ogget - to la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere eserci - tata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria».

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Dunque, la stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scosta - menti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i re - quisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digi - tali per la gestione informativa mediante modellazione. L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rappor- to qualità/prezzo . L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione ap - paltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42 . Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la correspon - sione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presenta - zione dei documenti fiscali del progettista. > IL DISSENSO COSTRUTTIVO Come precisato dal MIT, un’altra innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa . Anche la valutazione dell’in- teresse archeologico dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera. > PROCEDURE SOTTO LA SOGLIA EUROPEA Il nuovo Codice Appalti liberalizza gli appalti sotto la soglia comunitaria, che per i lavori corrisponde a 5,3 milioni di euro. Solo al di sopra di questa soglia sarà obbligatorio bandire le gare d’appalto, mentre al di sotto le Stazioni Appaltanti potranno scegliere tra procedure negoziate e affidamenti diretti in base all’importo del lavoro o del servizio da affidare, nel rispetto del principio della rotazione. L’affidamento diretto sarà consentito per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura

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e progettazione, di importo inferiore a 140mila euro. Oltre questi importi, e fino alle soglie europee, sarà consentita la procedura negoziata senza bando. Negli appalti di importo fino a 500 mila euro, le piccole Stazioni Appaltanti potranno procedere direttamente, senza il supporto di Stazioni Appaltanti qualificate . L’art. 48 del Codice degli appalti prevede: « L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e for- niture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei princìpi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Ai contratti di im- porto inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.». > LA DIGITALIZZAZIONE La digitalizzazione è un tema centrale in àmbito comunitario e, negli ultimi anni, vi sono stati diversi interventi con i quali la Commissione Europea ha trattato l’argomento con l’intento finale di un incremento della qualità della vita dei cittadini. La digitalizzazione dovrà essere applicata in tutto il ciclo di vita dei contratti, ovverosia nelle seguenti fasi: la programmazione, la progettazione, la pubblicazione sino all’affidamento ed esecuzione. Do- vrà essere consentita, dalle piattaforme impiegate per queste finalità, la possibilità di pro - durre documenti nativi digitali in modo da poter alimentare a loro volta le altre piattaforme con sistematicità e anche al fine di evitare disallineamenti nei dati. Il governo con le regioni qualificherà le infrastrutture strategiche e di preminente di interesse nazionale. Il ministe - ro dell’Economia inserirà l’elenco nel Documento di Economia e Finanza. È prevista poi la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali proget - ti. In sintesi, la banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi par - tecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta.

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Come indicato dall’art. 19, comma 1, Codice degli appalti:

«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del codice dell’am - ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garanti- scono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i princìpi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica». Dunque, come indicato dalla citata norma, in attuazione del principio dell’unicità dell’in - vio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ri - cevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servi - zi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema in- formativo. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività, adottano mi - sure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano: • la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento; • la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informa - zioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili. In sintesi, i soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili online i dati per garantire trasparenza (articoli del Codice degli appalti: 19, 21, 22, 23, 24, 25). > GLI ILLECITI PROFESSIONALI Nella riformulazione del codice il governo ha provveduto a una “razionalizzazione e sem - plificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie”. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto

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valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari . Insomma, gli amministratori dovrebbero sentirsi maggiormente sicuri nel firmare gli atti per le opere infrastrutturali. In tema, l’art. 98, comma 3, Codice degli appalti prevede che: «L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto; b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebita- mente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, in- formazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persi- stenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di conces- sione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza pro- fessionale; d) condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fi- duciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico per- sona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ag- gravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato per i reati di cui al primo periodo nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

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g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’in- dustria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 88 4) i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’offe - rente; l’eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell’ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. > LA SALVAGUARDIA DEL “MADE IN ITALY” Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italia- ni o dei paesi UE, rispetto al totale . Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera. Invero, l’art. 170 “Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi” recepisce in

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Italia la linea guida della Commissione europea, che da tempo chiedeva di tutelare le im - prese dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. In particolare, grazie anche al lungo impegno di sensibilizzazione di Anima Confindustria, è stato inserito il comma 5, con il quale si sta- bilisce che tra i criteri di valutazione dell’offerta è ora previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale.

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01. DEI PRINCÌPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE > I PRINCÌPI GENERALI Come precisato dalla Relazione illustrativa, il progetto di nuovo Codice ha inteso dedicare una parte generale (la Parte I del Libro I) alla codificazione dei princìpi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. Più nel dettaglio, la codificazione dei princìpi si articola in due titoli distinti: • il Titolo I , dedicato ai princìpi generali veri e propri (risultato, fiducia, accesso al mer - cato, buona fede e tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, au - to-organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro); • il Titolo II , che invece codifica princìpi comuni a tutti i Libri del codice in materia di campo di applicazione, di responsabile unico dell’intervento e di fasi della procedura di affidamento. Come è noto, infatti, rispetto alle altre fonti primarie la caratteristica di un codice è la sua tendenza a costituire un “sistema” normativo (ciò vale anche per la nuova codificazione cd. “di settore”; espressione approfondita dal parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 2 del 2004). Nell’ambito di tale sistema, i princìpi rendono intellegibile il disegno armonico, organico e unitario sotteso al codice rispetto alla frammentarietà delle sue parti, e consentono al tempo stesso una migliore comprensione di queste, connettendole al tutto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 7 maggio 2013, n. 13). I princìpi generali di un settore esprimono,

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infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, che hanno una “me - moria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I princìpi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispet - to alle singole norme. Il ricorso ai princìpi assolve, inoltre, a una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non trove - rebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Così, ad esempio: • il principio del risultato (art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri princìpi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia, insieme con quello della fiducia nell’azione amministrativa (art. 2), come criterio in - terpretativo delle singole disposizioni; • i princìpi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art. 6) perimetrano il campo di ap- plicazione del codice consentendo, alle condizioni stabilite, l’affidamento diretto di servizi sociali agli enti del terzo settore. Di recente, si è diffusa una certa insofferenza per l’uso inappropriato e ripetitivo dei princìpi generali/generici, o di formule a cui si attribuisce la qualificazione di princìpi generali, paventandosi il rischio che un eventuale “ abuso dei princìpi ” porti a un eccessivo potere interpretativo del giudice, che condurrebbe a un basso livello di certezza del diritto e di prevedibilità delle soluzioni giudiziali dei conflitti. Si è riportata, così, l’attenzione sulla distinzione tra princìpi generali e altri strumenti interpretativi con cui i princìpi generali condividono il ruolo di “attrezzi del mestiere” del giurista-interprete. Il progetto di nuovo codice , nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati a un uso inappropriato dei princìpi generali (e in particolare alla frequente commistione tra principi e regole), ha inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante e nomofilattica. In questa direzione, si è voluto dare un contenuto concreto e operativo a clausole generali altrimenti eccessivamente elastiche (si veda ad esempio la specificazione del concetto di buona fede, anche ai fini delle reciproche responsabilità della stazione appaltante e dell’aggiudicatario illegittimo), oppure utiliz - zare la norma-principio per risolvere incertezze interpretative (ad esempio, i princìpi che delimitano il campo di applicazione del codice, enucleando i rapporti tra appalti e contratti gratuiti da un lato e affidamenti di servizi sociali agli enti del terzo settore dall’altro) o

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per recepire indirizzi giurisprudenziali ormai divenuti “diritto vivente” ( come ad esempio nel caso della norma sulla tassatività delle cause di esclusione e sul correlato regime del - le clausole escludenti atipiche ). Più in generale, attraverso la codificazione dei princìpi, il nuovo progetto mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha cre - ato incertezze, ritardi, inefficienze. Ciò in quanto la legge – soprattutto un codice – non può inseguire la disciplina specifica di ogni aspetto della realtà, perché si troverà sempre in ritardo, ma deve invece fornire gli strumenti e le regole generali e astratte per regolarla. L’idea, quindi, è stata quella non tanto di richiamare i princìpi “generalissimi” dell’azione amministrativa (già desumibili dalla Costituzione e dalla legge n. 241/1990), ma di fornire una più puntuale base normativa anche a una serie di princìpi “precettivi”, dotati di im - mediata valenza operativa, che vanno in parte a soppiantare la struttura normativa rigida, dettagliata, a volte contraddittoria, attraverso la quale detti princìpi hanno finora trovato spazio angusto, nel tessuto normativo.

I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Come indicato dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rap- porto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei princìpi di legali- tà, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori econo - mici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella cor - retta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verifica - bilità. Dunque, come inteso dal Legislatore, il principio del risultato: • costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del princi - pio del buon andamento e dei correlati princìpi di efficienza, effica - cia ed economicità; • è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea; • costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discreziona- le e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

RISULTATO

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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni am - ministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progetta - zione, affidamento ed esecuzione dei contratti; - attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrat - tazione collettiva Il principio di risultato è finalizzato a conseguire, tra affidabilità ed esecuzione, un risultato che tenga conto con massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei prin- cìpi di: legalità, trasparenza e concorrenza. C ome indicato dall’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, l’attribuzione e l’eser - cizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul princi- pio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autono- mia decisionale dei funzionari pubblici , con particolare riferimen - to alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Nell’àmbito delle attivi - tà svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa: • costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli au - to-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività am - ministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto; • non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determina- ta dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Come ev idenziato dal Legislatore, per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appal - tanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione.

RISULTATO

FIDUCIA

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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Come indicato dall’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. Trattasi, dunque, di funzionalizza- zione dei princìpi classici di concorrenza , di imparzialità, di non di - scriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità Come indicato dall’art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai princìpi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Dunque, come sottolineato dall’ANAC, costituisce il più forte im - pulso ad uscire dai formalismi e ad abbattere le ritrosie ad esercitare la piena discrezionalità e innovare. Invero: • nel dubbio, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo , che sia coeren - te con la fiducia nell’amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato da parte degli operatori economici; • tutto l’articolato deve essere letto in chiave finalistica con l’intento di realizzare il principio del risultato (art. 1), il principio della fiducia (art. 2) e il principio dell’accesso al mercato (art. 3). Come indicato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, nella procedura di gara le sta - zioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei princìpi di buona fede e di tutela dell’affi - damento. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudi - cazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministra- tivo al principio di buona fede. Quindi: • in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’af - fidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti; • nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affi - damento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e pro - vati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scel - te contrattuali dell’operatore economico;

ACCESSO AL MERCATO

CRITERIO INTERPRE- TATIVO

BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFI- DAMENTO

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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

• ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’opera - tore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. Analizzando il principio in esame, in coerenza con le indicazioni dell’A - NAC, è possibile sintetizzare che occorre correttezza reciproca tra Sta - zione Appaltante e Operatore Economico. Quindi: • è tutelato l’affidamento dell’operatore alla sua legittima aggiudicazione; • solo l’illegittimità determinata dal comportamento scorretto della p.a. non è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Quanto alle “condizioni” di risarcibilità del danno da provvedimento favorevole poi annullato, l’ANAC ritiene risarcibile solo il c.d. interes- se negativo; in tal caso, la responsabilità precontrattuale è limitata ai costi inutilmente sostenuti per partecipare alla gara e alla c.d. perdita di chance contrattuale alternativa . Invece, nel caso di Amministrazione condannata a risarcire il terzo illegittimamente pretermesso, sussiste il diritto di rivalsa su aggiudicatario illegittimo per sua condotta illecita. Come indicato dall’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023, in attuazione dei princìpi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica ammi - nistrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministra - tiva con i privati, sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamen - to, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istitu - ti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Ebbene, con la disposizione in commento, osserva l’ANAC che è stata recepita la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale , la quale

BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFI- DAMENTO

SOLIDA- RIETÀ E SUSSI- DIARIETÀ ORIZZON- TALE

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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l’affidamento dei servizi sociali, l’uno fondato sulla concorrenza, l’al - tro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale: bilanciamento tra concorrenza e sussidiarietà orizzontale, superando la tendenza ad as - sicurare la prevalenza assoluta della prima sugli altri valori parimenti protetti dalla Costituzione (artt. 2 e 118, comma 4 Cost.) Come indicato dall’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023, le pubbliche ammini - strazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la pre - stazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternaliz - zazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedi- mento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività , delle connesse esternalità e della congruità economica della presta - zione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universali - tà, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. Come precisato al Legislatore, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti conceden - ti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgi - mento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto si- nallagmatico tra prestazioni;

SOLIDA- RIETÀ E SUSSI- DIARIETÀ ORIZZON- TALE

AUTO- ORGANIZ- ZAZIONE AMMINI- STRATIVA

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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse co - mune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la mis - sione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dal - la cooperazione. In aggiunta a quanto esposto, l’ANAC, interpretando la disposizione in commento, ha sottolineato che l’obbiettivo è superare l’atteggiamen- to fortemente restrittivo nei confronti dell’ in house (lavori, servizi e forniture) . Difatti, l’iscrizione in elenco è stata ritenuta un titolo abi - litativo, la cui formazione è “controllata” dall’ANAC, sproporzionato rispetto alle funzioni di vigilanza e alle esigenze di trasparenza degli affidamenti (già assicurate dagli obblighi di pubblicazione). Simile alla S.C.I.A., con effetti costitutivi in caso di diniego e conseguente impu - gnabilità. In tal caso, si verifica rispetto dei princìpi della fiducia, del risultato e dell’accesso al mercato: • parità tra in house providing e gara solo tendenziale; • motivazione per servizi all’utenza intesa come vantaggi per la col - lettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse. • motivazione per servizi strumentali nel senso che è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e co - sti sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto (Consip e Centrali ecc.) C ome indicato dall’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023, nel perseguire le proprie finalità istituzionali: • le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrat- tuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, sal - vi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

AUTO- ORGANIZ- ZAZIONE AMMINI- STRATIVA

AUTONO- MIA CONTRAT- TUALE

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I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

• le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai pro- fessionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa ade - guata motivazione; • salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garan - tisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, re - vocazione e azione di riduzione delle donazioni. Premesso ciò, con la disposizione in commento, l’ANAC interpreta la norma come autonomia contrattuale ove viene in rilievo: a) criterio direttivo della lettera l) delle Delega “divieto di prestazione gratuita dell’attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione”; b) generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non ab - biano ad oggetto prestazioni intellettuali; c) vietate “prestazioni d’opera intellettuale”, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, gratuite; d) equo compenso ai sensi dell’art. 2233 Come indicato dall’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, se sopravvengono cir- costanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea , all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da al- terare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni con - trattuali. In tal caso, gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. In tale circostanza, spiega il Legislatore: • la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del con - tratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal prov - vedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica;

AUTONO- MIA CONTRAT- TUALE

EQUILIBRIO CONTRAT- TUALE

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