• al termine e il contenuto delle informazioni da fornire ai ri- chiedenti la cui qualificazione è respinta; l’utilizzo dell’av - verbio “immediatamente” manifesta l’esigenza di proce - dere con ogni consentita urgenza e, solo in via residuale, nel rispetto del termine finale di quindici giorni dalla data di decisione del diniego, in conformità a quanto previsto dall’articolo 75 della direttiva n. 25 del 2014 (comma 3); • al contenuto e il termine entro cui notificare il preavviso e la decisione di porre fine alla qualificazione (comma 4).
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualifi- cazione, ai candidati e agli offerenti
> DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE La disciplina dettata dal Libro III, parte IV del presente codice riprende – ancora una volta, con significative differenze – quella di cui agli articoli da 133 a 139 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La parte in questione riprende in sostanza le previsioni di cui al Titolo II, Capo III, Sezione III della Direttiva 2014/25/UE (Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti – articolo 76 e segg. -). La parte in esame del Libro III opera in primo luogo una puntuale individuazione delle disposizioni ‘di parte generale’ applicabili anche all’ambito dei settori speciali per quanto riguarda la selezione dei partecipanti e delle offerte, nonché le procedure di scelta del contraente. Essa introduce, altresì, ulteriori disposizioni (in mas - sima parte, di derivazione unionale) relative ad ambiti specifici, con particolare riguardo a quello dei sistemi di qualificazione (articolo 168) e a quello delle procedure di gara regola - mentate (articolo 169). In particolare, questa parte del Codice prevede:
Nel comma 1 del presente articolo 167, così come avveniva nell’articolo 133 del codice del 2016, sono indicate le dispo - sizioni relative allo svolgimento delle procedure di gara nei settori ordinari applicabili anche ai settori speciali, con una rilevante novità: viene eliminata la clausola di compatibilità in precedenza prevista che dava luogo a non pochi dubbi inter - pretativi. Inoltre, al fine di agevolare una migliore compren - sione del testo, al mero elenco degli articoli è ora sostituito il richiamo ai singoli istituti. Viene in questo modo delineata una procedura di gara – per così dire – ‘ordinaria e residuale’, nel senso che essa è applicabile a condizione che le stazioni
Ulteriori disposi- zioni applicabili nella scelta del contraente
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