Come indicato dall’art. 19, comma 1, Codice degli appalti:
«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del codice dell’am - ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garanti- scono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i princìpi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica». Dunque, come indicato dalla citata norma, in attuazione del principio dell’unicità dell’in - vio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ri - cevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servi - zi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema in- formativo. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività, adottano mi - sure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano: • la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento; • la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informa - zioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili. In sintesi, i soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili online i dati per garantire trasparenza (articoli del Codice degli appalti: 19, 21, 22, 23, 24, 25). > GLI ILLECITI PROFESSIONALI Nella riformulazione del codice il governo ha provveduto a una “razionalizzazione e sem - plificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie”. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto
11
Made with FlippingBook Online newsletter maker