interesse generale, la salvaguardia di vincoli di bilancio e la valorizzazione del contributo di soggetti privati in termini di apporto finanziario e di competenze specifiche. Nella defi - nizione sono state evidenziate le quattro componenti che debbono sussistere affinché l’o - perazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato. In primis, tra l’ente concedente e uno o più operatori economici privati deve istaurarsi un rapporto con - trattuale di lungo periodo; la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto deve provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata; anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima, alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione; infine, il rischio operativo connesso alla realizza - zione dei lavori o alla gestione dei servizi deve essere allocato in capo al soggetto privato. Si precisa che l’operatore economico è remunerato con tariffe corrisposte da utenti e/o da canoni corrisposti dall’amministrazione/enti utilizzatori dell’investimento e del correlato servizio. Al comma 2, per chiarezza, viene precisato che per “ente concedente”, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti ag - giudicatori di cui all’articolo 1 della direttiva n. 2014/23/UE. Al comma 3 si chiarisce, in via preliminare, il rapporto tra genus a species esistente tra il partenariato pubblico privato, le concessioni e le altre tipologie contrattuali, quali la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità. Come già evidenziato nella parte generale, il partenariato pubblico-privato è stato concepito come istituto di carattere generale di cui le concessioni, la locazione finan - ziaria e il contratto di disponibilità costituiscono altrettante specie. Al comma 4 viene chia - rito in cosa consiste il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, evidenziando che esso si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica, rinviando alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e nelle altre norme speciali di settore. Al comma 5, infine, tenuto conto della complessità di tale istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito, si precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono es - sere stipulati solo da enti concedenti qualificati. b) Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio. Con l’art. 175 sono state introdotte disposizioni che prevedono nuovi strumenti che, secon - do gli economisti e i componenti del nucleo partenariato pubblico-privato istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrebbero avere l’effetto di rendere le pro-
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