zione delle opere suscettibili di realizzazione mediante strumenti alternativi all’appalto in tre categorie: opere calde, opere tiepide, opere fredde. Il comma 5 raccorda le nozioni di rischio operativo ed equilibrio economico-finanziario. La traslazione del primo incide in - fatti sulla definizione del secondo. Il comma 6 precisa le condizioni in presenza delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio oggetto del contratto possa essere accompagnato da un «prezzo». Il comma 7 rimarca la distinzione tra la disciplina del contratto e quella contabile. c) Durata della concessione Il comma 1 dell’art. 178 stabilisce che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Il comma 2 stabilisce che, per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessio- ne non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il con- cessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi , insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il persegui - mento di elevati standard di sostenibilità ambientale. Ai sensi del comma 3, gli investi - menti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Ai sensi del comma 4, la durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. Il comma 5, in puntuale attuazione di uno specifico criterio di delega, puntualizza che la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’art. 192, comma 1. d) Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni L’articolo 179 riprende l’art. 8 della direttiva europea. Ai sensi del comma 1, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavo - ri e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Ai sensi del comma 2, il valore è stimato al momento dell’invio del bando di con - cessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione. Ai sensi del com-
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