ma 3, il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specifi - cato nei documenti di gara della concessione. Ai sensi del comma 4, la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. Ai sensi del comma 5, quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti. Ai sensi del comma 6, quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14, la presente Parte si ap - plica all’aggiudicazione di ciascun lotto. e) Contratti esclusi Il comma 1 dell’art. 181 precisa che i servizi non economici d’interesse generale non rien - trano nell’ambito di applicazione del presente Parte, in quanto estranei alla concorrenza e al mercato. Si tratta, tuttavia, di ambiti oramai ristretti, riconducibili alle prerogative statali tradizionali (polizia, giustizia regimi legali di sicurezza sociale), e alle attività intrinsecamente non economiche (scuola dell’obbligo, previdenza sociale, e così via) , come precisato dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 27 settembre 1988, cau - sa C-263/86; 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91; 7 dicembre 1993, cau - sa C-109/92; 14 dicembre 2014, causa C-113/13). Il comma 2 rinvia alle esclusioni stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il comma 3 prevede, in analogia con la disciplina degli appalti esclusi, che all’affidamento dei contratti di concessione esclusi dall’ambito di ap - plicazione della presente Parte, si applicano i princìpi dettati dal Titolo I della Parte I. f) Bando Analogamente alla precedente disposizione, la norma ex art. 182 riprende e attua l’art. 31 della direttiva, in specie a fronte del carattere dettagliato della stessa direttiva 23, anche al fine di garantire la piena conformità al diritto europeo. Al comma 1 si generalizza la ne- cessaria previa pubblicazione di un bando, al fine di garantire la massima trasparenza, apertura al mercato e la più ampia partecipazione, nell’interesse concorrente di ammi- nistrazione ed imprese potenzialmente interessate. Per il contenuto del bando il comma 2 rinvia all’allegato IV.1 (sul quale v. infra), al fine di non appesantire inutilmente il testo della norma. Secondo il comma 3 gli enti concedenti devono precisare nel contratto che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la
119
Made with FlippingBook Online newsletter maker