valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari . Insomma, gli amministratori dovrebbero sentirsi maggiormente sicuri nel firmare gli atti per le opere infrastrutturali. In tema, l’art. 98, comma 3, Codice degli appalti prevede che: «L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto; b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebita- mente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, in- formazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persi- stenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di conces- sione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza pro- fessionale; d) condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fi- duciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico per- sona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ag- gravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato per i reati di cui al primo periodo nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
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