Dossier Riforma cod contratti pubblici

gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economi - che che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento; gli enti conce - denti, invece, possono prevedere che il concessionario si avvalga di operatori economici terzi per l’esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima gara. Il comma 4 specifica la necessaria indicazione dei requisiti tecnici e funzionali dell’oggetto della concessione, parametro di riferimento fondamentale per le successive fasi. Il comma 5 prevede che la lex specialis e i relativi allegati, ivi compresi lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di banca - bilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Ciò in piena coerenza col criterio ff) della legge di delega. Il comma 6 specifica la previsione della previa pubblicazione di un avviso di gara in relazione ad alcune specifiche tipologie di servizi, in coerenza con la previsione della direttiva, sotto la forma di un c.d. “avviso di preinformazione”. In termini di delimitazione dell’operatività del principio sotteso alla norma, di rilievo appare la norma di cui al comma 7, parimenti coerente con la previsio - ne della direttiva, che individua le eccezioni all’obbligo di previa pubblicazione del bando di cui al comma 1. In proposito, si prevede sia l’elencazione dei rigorosi presupposti – da intendersi di stretta interpretazione, non estendibili analogicamente in quanto norme di eccezione ad un principio generale -, sia una regola di chiusura (comma 8) – di conferma della predetta stretta interpretazione – a mente della quale le eccezioni - di cui alle lettere b), c) e d) - si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragione - voli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei para- metri per l’aggiudicazione della concessione. Sempre in termini di eccezione al principio generale dell’obbligo di previo bando si muove il successivo comma 9, laddove si statuisce che all’amministrazione non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di con- cessione non siano sostanzialmente modificate. Il comma 10 reca la previsione di carat- tere procedurale, tesa a chiarire che un’offerta è in radice non ammissibile laddove non presenti alcuna pertinenza con la concessione e sia, quindi, manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell’amministra - zione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore specificati nei documenti di gara. I commi 11 e 12 contengono le regole sulla pubblicazione degli atti di gara a livello sovranazionale (per le concessioni di importo superiore alle soglie di rilevanza europea) o nazionale.

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