g) Procedimento Con l’articolo 183 si dispone (comma 1) che l’aggiudicazione delle concessioni è subordi - nata al soddisfacimento di specifiche circostanze riferite all’offerta e all’offerente. In par- ticolare, l’offerta deve essere conforme ai requisiti minimi prescritti dall’ente concedente che attengono (comma 2) alle condizioni e alle caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche della medesima offerta. L’offerente deve ottemperare alle condizioni di par- tecipazione determinate nei documenti di gara con riferimento alle capacità tecniche e professionali ed alle capacità economiche e finanziarie. Gli enti concedenti fornisco- no, nel bando, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell’invito a presentare offerte o in altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti da soddisfare (comma 3). Si prevede (comma 4) che l’amministrazione possa limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello ade- guato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’ef - fettiva concorrenza. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di conces - sione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici (comma 5). L’ente concedente as - sicura il ricorso alla digitalizzazione della procedura secondo le norme generali in materia di appalti di cui al Libro I, Parte II (comma 6). Si prevede altresì che l’utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l’imputabilità degli atti. La norma ribadisce poi (comma 7) che gli enti concedenti possono condurre liberamente ne - goziazioni con i candidati e gli offerenti; in tal caso tuttavia, l’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano (comma 8) le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla ca - pacità finanziaria ed economica dei candidati. Inoltre, la disposizione prevede (comma 9) che per soddisfare le suindicate condizioni di partecipazione l’operatore economico pos- sa avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con gli stessi, dimostrando all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente ag - giudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, si prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido
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