dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni (comma 10), un raggruppamento di operatori economici può rare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. La norma (comma 11) si chiude con una espressa previsione di c.d. “soccorso istruttorio”, operando un rinvio all’art. 101. h) Termini e comunicazioni Il comma 1 dell’art. 184 detta la regola generale di indirizzo in relazione ai termini per la presentazione delle domande e delle offerte, che tengano conto, in particolare, della com - plessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dallo stesso art. 184. Il comma 2 specifica tale regola di fondo nel caso in cui, nell’esercizio della propria discrezionalità, l’amministrazione valuti necessaria la previa visita dei luoghi ovvero la consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara; in tal caso i termini sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi sta- biliti dalla disciplina europea. Il comma 3 stabilisce la regola generale del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmen - te le offerte, pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando, secondo le indicazioni degli articoli 83 e 84. Il comma 4 specifica la regola nel caso in cui la procedura si svolga in fasi successive; in tal caso il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ven - tidue giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. La norma attribuisce estrema rilevanza alla digitalizzazione. In relazione alle comunicazioni, il comma 5 preve - de l’onere per l’amministrazione di comunicare quanto prima ai candidati e agli offeren - ti le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiu - dicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. La norma si chiude (comma 6 ) con una indicazione di fondo, che si muove nella medesima ottica appena richiamata, prevedendo che l’amministrazione possa deci - dere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pre - giudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.
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