• escludere dal campo di applicazione della norma i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici ricadenti all’interno dei settori speciali, data la specificità dei suddetti settori; • sostituire la irrisoria soglia di 150.000 euro nell’importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria; • prevedere che la quota degli affidamenti da effettuare mediante procedura ad eviden - za pubblica sia individuata convenzionalmente (e quindi periodicamente) tra il con - cedente e il concessionario, e che tale quota, alla luce del dato storico, sia individuata nel range del 50 per cento e 60 per cento, tenuto conto dei seguenti parametri: epoca di assegnazione della concessione; durata residua della concessione; oggetto della con - cessione; valore economico della concessione; entità degli investimenti effettuati. Alla luce di tali considerazioni, al comma 3 si è ritenuto di precisare che in caso di com - provata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell’obbligo di esternalizzazione, il concessionario corrisponda all’ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5% ed il massimo del 10% degli utili previsti dal Piano economico-finanziario, tenendo conto dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell’entità degli investimenti. Il comma 4 prevede il termine entro il quale le concessioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere adeguate alla nuova disciplina. Al comma 5 si precisa che le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2 sono definite dall’ANAC entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo - re del codice, evidenziando che sull’applicazione dell’art. 186 vigila l’ANAC, anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite. Al comma 6 si prevede una disciplina specifica per i concessionari autostradali. In particolare, le modalità di calcolo delle quote di cui al comma 2 sono individuate sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali e sulla base del piano complessivo dei lavori, servizi e for - niture presentato dai concessionari al concedente. Il comma 7, infine, consente la perma - nente gestione di tratte autostradali che interessano una o più regioni a società in house di altre amministrazioni pubbliche costituite ad hoc. k) Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea Il comma 1 ex art. 187, ai fini di flessibilità e semplificazione indicati nella nota introdutti- va, autorizza gli enti concedenti a procedere, per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), mediante procedu - ra negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti,
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