Dossier Riforma cod contratti pubblici

di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Il comma 2, precisa che, ai contratti di importo inferiore alla soglia europea, si applicano le norme sull’esecuzione sulle concessioni sopra soglia di cui al Titolo III della presente Parte. l) Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea Il comma 1 ex art. 187, ai fini di flessibilità e semplificazione indicati nella nota introdutti - va, autorizza gli enti concedenti a procedere, per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), mediante procedu - ra negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Il comma 2, precisa che, ai contratti di importo inferiore alla soglia europea, si applicano le norme sull’esecuzione sulle concessioni sopra soglia di cui al Titolo III della presente Parte. m) Subappalto L’unico comma 1 dell’art. 188 stabilisce che il ricorso al subappalto da parte del concessio- nario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119. Nel dare attuazione all’art. 42 della direttiva, si è scelta la strada più omogenea e ri - gorosa, oltre che di agevole applicazione da parte delle amministrazioni, di estendere la disciplina dettata per il subappalto generale, in tema di appalti pubblici. Ciò consente al- tresì l’immediata riferibilità a quanto espresso dalla stessa giurisprudenza europea sulla disciplina nazionale in materia di subappalto. n) Modifica di contratti durante il periodo di efficacia La disposizione 189 al comma 1 precisa le ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione, senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione. Al comma 2 vengono individuate altre ipotesi di possibile modifica, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione se il valore della modifica è al di sot - to di entrambi i valori seguenti: la soglia di rilevanza europea; il 10% del valore della con - cessione iniziale. Al comma 3 viene individuato un presupposto generale, valido per tutte le ipotesi: la modifica non può alterare la natura generale della concessione . In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Sempre in termini generali di presupposto il comma 4 precisa poi che la modifica va considerata sostanziale se muta sostanzialmente la natura della concessione

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