p) Subentro Il comma 1 dell’art. 191, stabilisce ora che, alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazio - ne anticipata. Ai sensi del comma 2, sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumen - tali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l’ente concedente. Il comma 3 stabilisce che, salve le discipline di settore, nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento oppure di cessazione antici- pata, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall’ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. Il comma 4 stabilisce che restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del codice. Il comma 5 rinvia, per la disciplina del subentro per le con - cessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. q) Revisione del contratto di concessione Il comma 1 dell’art. 192 prevede che, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili , ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferi - mento, purché non imputabili al concessionario, che incida in modo significativo sull’e - quilibrio economico-finanziario dell’operazione, il concessionario può chiedere la revi - sione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. Il comma 2 detta invece i limiti della revisione. La definizione dei cambiamenti che possono condurre alla revisione del piano economico-finanziario ha una importanza centrale, per evitare che la revisione comporti di fatto l’attenuazione o finanche l’azzeramento del rischio opera- tivo. Il comma 3 prevede che, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l’espressione del CIPESS, la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Mini - stri, sentito il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell’e - conomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli
127
Made with FlippingBook Online newsletter maker