importi di cui all’articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. r) Procedura di affidamento Al comma 1 dell’art. 194 si è stabilito che gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, preci - sando che ciascuna proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di conven - zione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Al comma 2, si evidenzia che il termine di tre mesi entro il qua - le era previsto che l’amministrazione dovesse procedere alla valutazione di fattibilità della proposta, è stato sostituito con l’avverbio “tempestivamente”. Inoltre, è stata aggiunta la previsione che le modifiche richieste dall’ente concedente possano essere eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore. Al comma 3 è previsto che il progetto di fattibilità approvato sia posto a base di gara, con la precisa- zione che ciò debba avvenire nei tempi previsti dalla programmazione, e che il criterio di aggiudicazione sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Al comma 4, per quanto concerne la configurazio - ne giuridica del soggetto proponente, si è ripristinato il riferimento unico all’esercizio del diritto di prelazione per il promotore di forme di partenariato pubblico privato, elidendo la previsione secondo la quale, nel bando, l’ente concedente può alternativamente disporre il riconoscimento al promotore di un punteggio premiale (c.d. sistema alla cilena) al ricorrere dei presupposti di legge. Al comma 5 viene precisato che i concorrenti, compreso il promo - tore, in possesso dei requisiti previsti dal bando debbono presentare un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del ser - vizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Il comma 6 contiene invece la disciplina delle ga - ranzie che è stata semplificata in modo rilevante. Al comma 7 viene descritta l’attività che deve porre in essere l’ente concedente una volta ricevute le offerte. In particolare: prendere in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, redigere una gradua - toria e nominare aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta, porre in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario. Al comma 8 viene descritto il funzionamento del diritto di prelazione che, come già evidenziato, in realtà, consiste in un diritto di opzione. Al comma 9, al fine di incentivare l’innovazione, è previsto che in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l’amministrazione concedente
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