debba tenere conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Al comma 10 viene man - tenuta la previsione secondo la quale le camere di commercio, industria, artigianato e agri - coltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. Infine, al comma 11 viene previsto che l’ente concedente possa sollecitare i privati a farsi promo- tori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico privato. s) Società di scopo Al comma 1 dell’art. 195 si è proceduto a modificare la denominazione di “società di pro - getto”, in quella di “società di scopo” maggiormente esemplificativa nonché in linea con la denominazione utilizzata in àmbito finanziario di “ special purpose vehicle ”. Nel comma 2 si specifica che tale affidamento diretto può avvenire non solo rispetto ai soci che han- no partecipato alla procedura di gara, ma anche di quelli subentrati (purché ovviamente in possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali). D’altro canto, essendo già prevista la circolazione delle quote, si tratta di una possibilità implicitamente già ammes - sa dall’attuale disposizione. Nel comma 3, si conferma, comunque, l’attuale disposizione secondo cui i soci “qualificanti” (ovvero quelli che hanno reso possibile la qualificazione in sede di gara), non possono cedere le loro quote prima del collaudo definitivo dell’opera. Ai nuovi soci, va comunque richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti. Il comma 4 disciplina specificamente la fattispecie della sostituzione del socio che abbia per- so i requisiti di qualificazione. Il comma 5 precisa che il bando tipo deve contenere anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara. t) Obbligazioni delle società di scopo Il comma 1 dell’art. 195 riformula la nozione di “investitori qualificati” ai quali è riservata la sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito emessi dalle società di scopo. Nel comma 2 viene precisato che l’emissione delle obbligazioni da parte della società scopo è limitata alle finalità della realizzazione dell’infrastruttura o del servizio per cui la società è stata costituita ovvero al rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità. Nel comma 3 si conferma la previsione secondo cui la documentazione di offerta deve ripor- tare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa il grado di rischio
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