Dossier Riforma cod contratti pubblici

associato all’operazione. Il comma 4 fissa in 18 mesi il termine massimo di collocamen- to delle obbligazioni, decorso inutilmente il quale, il contratto è risolto di diritto, salvo che, prima dello scadere del termine, sia intervenuta un’altra forma di finanziamento. Nel comma 5 si precisa che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 6 conferma la disposizione, attualmente contenuta nell’art. 185, comma 4, che estende la possibilità di emettere obbligazioni alle società affidatarie di ser - vizi pubblici locali ovvero titolari di autorizzazioni relative alla realizzazione di infrastrut- ture nei settori del trasporto di gas, energia elettrica, reti di comunicazione elettronica e di telecomunicazioni pubbliche etc. Il comma 7 specifica le modalità di prestazione delle garanzie. > PARTE III – DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA Il comma 1 dell’art. 196 precisa che la stipulazione di un contratto di leasing persegue lo scopo di reperire il finanziamento non solo per la realizzazione (c.d. leasing in costruendo) ma anche per l’acquisizione ovvero il completamento di opere già esistenti che assumono la qualificazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il comma 2 reca la definizione del contratto di locazione finanziaria in conformità alle finalità descritte nel comma 1. Il comma 3 dispone che, a fini dell’applicazione delle norme sul partenariato pubblico – pri - vato, il contratto di leasing deve prevedere il trasferimento del rischio, così come disci - plinato dal precedente articolo 177. Il comma 4 conferma l’attuale previsione secondo cui per l’aggiudicazione del contratto di locazione finanziaria deve essere posto a base di gara almeno un progetto di fattibilità, con la precisazione che lo stesso deve comprendere an - che il piano finanziario. Il comma 5 disciplina due distinte fattispecie; la seconda ipotesi è quella dell’offerta presentata dal solo soggetto finanziatore, il quale, in questo caso, po - trà ricorrere all’avvalimento (sia pure atipico) del soggetto realizzatore. Sarà poi il bando, ovviamente, ad indicare i requisiti di qualificazione dei concorrenti. Al comma 6, per age- volare e incentivare il contratto di locazione finanziaria, è stata inserita una più preci- sa formulazione della disciplina delle sostituzioni per inadempimento o apertura della liquidazione giudiziale, stabilendo che il dissenso dell’ente concedente può essere mo- tivato solo con riferimento alla non idoneità o mancanza di qualificazione del soggetto indicato in sostituzione, e quindi solo per ragioni obiettive, concretamente verificabili .

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