Dossier Riforma cod contratti pubblici

Il comma 10 demanda al bando la indicazione dei criteri per la valutazione comparativa delle offerte. Il comma 11 delinea, per il privato, la “capacità” di essere parte del contrat - to di disponibilità, mutuandola da quella generalmente contemplata per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti. Il comma 12 regola controlli dell’ente concedente, oltre che di proposta di varianti che non comportino mutazioni sostanziali delle caratte- ristiche dell’opera. Il comma 13 demanda alle previsioni contrattuali la fissazione dei cri- teri di modificazione del contratto e del canone di disponibilità, anche a fini di reductio ad equitatem. > PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO a) Altre disposizioni in materia di gara Al comma 1 dell’art. 198, è previsto che le proposte di cui all’art. 193, comma 1, primo pe - riodo, possano riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. Al comma 2 è stato previsto che gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195 del codice. Inoltre, al comma 3, è stato previsto che gli investitori istituzionali anche al di fuori della finanza di progetto, possano partecipare alla gara, associandosi o consor- ziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori o dei servizi, qualora gli stessi ne siano privi , possano soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmen - te, delle capacità di altri soggetti o subappaltare, anche interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione ad imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando. b) Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie Il comma 1 dell’art. 198, rispetto alle attuali previsioni contenute nell’art. 186 del codice del 2016, è stato riformulato con alcune semplificazioni e specificazioni. In particolare, da un lato si è fatto specifico riferimento alla società di scopo quale figura tipizzata di parte - nariato contrattuale che non va confusa con altre forme di partenariato istituzionalizzato; dall’altro si è fatto distinto riferimento alle “ società affidatarie, a qualunque titolo, di con- tratti di ppp ” al fine di includervi anche tutte le possibili ipotesi di affidamento diretto o in house. In entrambi i casi i crediti dei finanziatori sono assistiti da privilegio generale ex lege sui beni mobili, ivi inclusi i crediti del concessionario, delle società di scopo, e più in gene - rale, delle società affidatarie di contratti di ppp. È stato mantenuto il riferimento anche alla

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