Dossier Riforma cod contratti pubblici

figura del contraente generale, la quale è, tuttavia, oggetto della nuova disciplina di cui si è detto. Nel comma 2, si è specificato, per ragioni di chiarezza, che la sanzione della nullità riguarda il negozio di finanziamento che non faccia menzione della sussistenza del privi - legio generale ex lege. Nei commi 3 e 4 vengono confermate le vigenti disposizioni relative all’opponibilità ai terzi del privilegio. Il comma 5 è di nuovo conio e riguarda la costituzione in pegno o la cessione in garanzia dei crediti della società di scopo. Anche il comma 6 è di nuovo conio e si ispira ad una analoga norma dell’ordinamento francese. La disposizione è limitata alle società di scopo in quanto è un completamento logico del fatto che la stessa costituisce un patrimonio separato. Per altri soggetti sarebbe di non agevole applicazione, non essendo sempre possibile separare i beni destinati alla commessa da tutti gli altri di cui l’operatore risulta titolare. c) Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica La disposizione ex art. 200 è stata estrapolata dall’art. 180, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, la disciplina dei c.d. “Energy Performance Contract” (EPC). Trattasi di una fattispe - cie contrattuale introdotta dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al fine di promuovere l’efficienza energetica. d) Partenariato sociale Il comma 1 dell’art. 201 affida agli enti concedenti l’officium volto a foggiare, attraverso un “atto generale”, i criteri e le condizioni per la conclusione di contratti di partenariato sociale, delineando i tratti essenziali dei diversi “tipi” contrattuali e delimitando, altresì, la platea dei soggetti privati che possono essere “parti” del contratto, ivi ricomprendendosi -oltre ai cives, singoli o associati, quodammodo legati al territorio di riferimento- anche le PMI, in ossequio al favor normativo per tali imprese (comma 3). Il comma 2, di poi, deman - da alla autonomia delle parti, anche con l’ausilio di bandi-tipo e di contratti-tipo redatti da Anac, la determinazione del contenuto dei contratti, tenendo conto dei limiti imposti dalla norma primaria. Il comma 3 contiene una previsione che si colloca nell’ottica di “favor” per le piccole e medie imprese espressamente sancito dalla legge delega . Il comma 4 af- fida all’atto generale indicato al comma 1 la determinazione puntuale dei modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzio (previsto dal comma 1, lett. a)) e della concreta latitudine e misura degli incentivi fiscali di cui beneficiano i privati, la cui natura e tipologia è all’uopo demandata ad una norma “esterna” al corpus codicistico.

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