50/16, modellandola sul paradigma tratteggiato nella norma di definizione generale dei contratti di affidamento di servizi globali di cui all’art. 203, expressis verbis puntualizzan- dosi che il “prezzo” della prestazione è variabile in relazione all’effettivo risultato conse - guito. Il comma 2 riproduce, semplificandolo, il comma 4 dell’art. 194 del codice del 2016. Il comma 3 riprende e semplifica il comma 2 dell’art. 194 del d.lgs. 50/16, individuando solo talune delle prestazioni tipiche cui è tenuto l’operatore economico, tutte le altre (es.: esecuzione dei lavori, acquisizione area di sedime) essendo chiaramente strumentali alla esecuzione della prestazione principale dedotta in obbligazione e, indi, non abbisognevoli di apposita, partita, enunciazione normativa. Il comma 4 accorpa le previsioni afferenti agli elementi “accidentali” del contratto, id est la prerogativa di matrice pubblicistica volta alla coattiva adprehensio dei beni e quella afferente al modus di gestione dell’opera, ovvero alla selezione di individuazione dei soggetti chiamati a tale officium gestorio. Il comma 5 chiarisce che spetta all’ente concedente la redazione del progetto di fattibilità tecnico-e - conomica e la approvazione di quello esecutivo, oltre alle relative varianti. Il comma 6, e in particolare le regole contemplate alle lett. da a) a d), accorpano e razionalizzano le pre - visioni afferenti al corrispettivo; la lett. e), di poi, contiene una disposizione che demanda alle prescrizioni di bando e al contratto la individuazione delle misure antimafia, con i re - lativi costi, attualmente contenute nel comma 20 dell’art. 194 del d.lgs. 50/16. I commi 7 e 8 governano la alea rispettivamente gravante in capo alle parti in relazione alle modifiche del progetto, allocandola: • in capo alla Amministrazione, oltre che nei casi di modifiche da essa richieste, in caso di varianti rese necessarie per vis maior o factum principis; • in capo al privato, per cause rientranti nella sua sfera di signoria e di dominio. Il comma 9 riformula le previsioni dell’attuale comma 5 dell’art. 194 d.lgs. 50/16, relativa alla comunicazione da parte dell’operatore economico delle varianti del progetto, al fine di consentire all’ente concedente di motivatamente opporsi in caso di modifiche sostanziali del quid, del quomodo e del tempus connotanti il compimento dell’opera, ovvero la modi - ficazione del risultato, siccome previamente individuati e foggiati nel contratto. Il comma 10 riproduce, con modifiche formali, la norma contenuta al comma 5 dell’art. 194 del codice vigente sulla inapplicabilità alle varianti del progetto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando. Il comma 11 semplifica la previsione contenuta nel codice vigente (art. 194, comma 10), attribuendo al contraente generale la facultas di ricorrere alla costituzione di una società di scopo per la esecuzione del contratto, rin-
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