Dossier Riforma cod contratti pubblici

viando alla generale disciplina della società di scopo contenuta all’art. 184, eliminando la testuale reiterazione di precetti già contenuti nella ridetta norma generale . Il comma 12 tratteggia il regime della responsabilità per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni, sancendo in via “naturale” la solidarietà tra contraente generale, i di - versi soggetti che lo compongono e la società di scopo, salva la possibilità per quest’ultima di liberare gli altri coobbligati fornendo all’ente concedente idonee garanzie. Il comma 13 riprende sostanzialmente il contenuto dell’art. 194, comma 7, del d.lgs. 50/16, sulla fa - coltà di affidare la esecuzione delle prestazioni a terzi, e sull’eventuale subaffidamento da parte di questi ultimi. Il comma 14, demanda al bando e al contratto la determinazione della quota di valore dell’opera da realizzarsi con anticipazioni del contraente generale, con possibilità per quest’ultimo o per la società di scopo di attingere risorse tramite prestiti obbligazionari anche in deroga ai limiti contemplati dal codice civile, con apposite garanzie fornite dall’ente concedente. I commi 15, 16 e 17 riprendono sostanzialmente le previsioni dell’art. 194, comma 15, 16 e 17, del d.lgs. 50/16. Il comma 18, infine, contiene una prescri - zione “unitaria” afferente ai poteri di vigilanza del soggetto aggiudicatore sulla rispon - denza dell’opus al risultato prefissato e le possibili variazioni che lo stesso soggetto può apportare al progetto iniziale. c) Procedure di aggiudicazione del contraente generale Il comma 1 dell’art. 205 demanda al bando la individuazione del progetto di fattibilità tec - nico-economica e del numero minimo e massimo di operatori invitati, al fine di assicura - re un effettivo giuoco concorrenziale, delineando altresì i criteri di selezione degli invitati nel caso di domande di partecipazioni eccedenti il ridetto numero massimo. Il comma 2 sancisce il criterio di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa, e attribui - sce particolare pregnanza –tra gli elementi di valutazione- al “miglior perseguimento del risultato dedotto nel contratto”. Il comma 3 riprende le prescrizioni del codice del 2016 in tema di dimostrazione, da parte dell’offerente, dei requisiti professionali, finanziari e di onorabilità. Il comma 4 vieta la partecipazione alla gara di imprese collegate ovvero la partecipazione “plurima” di un operatore. Il comma 5 disciplina la partecipazione in associazione o consorzio e il relativo modus di dimostrazione dei requisiti professionali, finanziari e di onorabilità. I commi 6 e 7 contengono un generale rinvio alle restanti norme del codice in tema di procedure di scelta, anche per i settori speciali in caso di enti conce - denti ivi operanti.

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