Dossier Riforma cod contratti pubblici

05. DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE > I RICORSI GIURISDIZIONALI In base all’art. 209, l’art. 120 del codice del processo amministrativo (c.p.a.) è stato aggior - nato sostituendo i riferimenti alle disposizioni del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con quelli del nuovo codice dei contratti pubblici; è stato inoltre sempre aggiunto il riferimento alle concessioni. Il testo dell’art. 121 c.p.a. della disposizione ha subìto correzioni di carattere meramente formale, consistenti nell’espunzione dei richiami al codice previgente, sosti - tuiti da rimandi alle norme del nuovo codice; nell’enucleazione di un nuovo comma 1-bis in precedenza integrato nel primo periodo del comma 1, e nella menzione dell’ente conce - dente nei casi in cui compariva il riferimento alla sola stazione appaltante. Quanto all’art. 124 c.p.a., la modifica introdotta al comma 1 prevede l’estensione della co- gnizione del giudice anche alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dal- la stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, violando i doveri di buona fede e correttezza, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo . Da quanto emerso dalla Relazione illustrativa, l’innovazione punta a rafforzare la tutela ri - sarcitoria sia del terzo pretermesso, leso dall’aggiudicazione illegittima, il quale può agire direttamente, oltre che nei confronti della stazione appaltante, anche nei confronti dell’operatore economico che, contravvenendo ai doveri di buona fede, ha conseguito una aggiudicazione illegittima; sia della stessa stazione appaltante, che può agire in rivalsa nei confronti di quest’ultimo o dell’eventuale terzo concorrente che abbia concorso con la sua condotta scorretta a determinare un esito della gara illegittimo.

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