La nuova disposizione sviluppa una soluzione già prefigurata dalla pronuncia dell’A - dunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 maggio 2017 n. 2 (§ 22 e 30 e ss.) e si rac - corda con l’art. 41 comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede che «Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo». L’innova - zione rimanda, inoltre, al comma 4 dell’art. 5 rubricato “ Princìpi di buona fede e di tutela dell’affidamento” , il quale prevede che « Ai fini dell’azione di rivalsa della sta- zione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a fa- vore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con una condotta contraria ai doveri di buona fede». Il nuovo comma 3 risponde all’esigenza di adattare alle specificità del giudizio in materia di appalti il meccanismo di liquidazione del danno previsto dall’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. L’intento è quello di incrementare il grado di speditezza e di effettività della tutela risarcitoria per equivalente . La disposizione crea disincentivi eco- nomici nei confronti della parte danneggiante la quale manchi di formulare una proposta transattiva o la determini in misura incongrua rispetto alla reale entità del danno suscettibile di ristoro. L’intento è quello di favorire la rapida definizione del tema risarcitorio nell’ambito dell’unico giudizio di cognizione, evitando l’attivazione del secondo giudizio di ottemperan - za previsto dall’art. 34, comma 4, per il caso del mancato accordo tra le parti. Al contempo, si lascia intatta la devoluzione della questione al giudice dell’ottemperanza, nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo, in modo tale da preservare la pluralità degli sbocchi (giudiziali e stragiudiziali) attraverso i quali può trovare soluzione il contrasto sulla quantificazione del ristoro. L’innovazione, al pari della precedente introdotta al com - ma 1, risponde alla crescente rilevanza che la tutela per equivalente sempre più assumerà nei prossimi anni nell’ambito del contenzioso nella materia dei pubblici appalti. > I RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE Nel nuovo Codice, il Legislatore ha previsto: a) Accordo bonario per i lavori Il comma 1 dell’art. 2010 specifica che l’accordo bonario nell’ambito degli appalti per lavori
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