Dossier Riforma cod contratti pubblici

può essere utilizzato qualora l’importo economico dell’opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattualmente previsto e che tale fattispecie è regolata dalle successive disposizioni del medesimo articolo. Il comma 2 enuncia un principio di onnicompren- sività dell’accordo bonario, che, infatti, deve riguardare tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento ed attrae a sé ulteriori e successive riserve, fer - mo restando, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto di cui al comma 1; sono inoltre esclusi dall’applicazione del meccanismo dell’accordo bonario, non potendo essere oggetto di riserva, gli aspetti pro - gettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici; è imposto un obbligo in capo al responsabile unico del progetto di attivare l’accordo bonario antecedentemente all’approvazione del certificato di collaudo ov- vero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione ai fini della ri- soluzione delle eventuali riserve iscritte, a prescindere dal loro importo . Il comma 3 pone in capo al direttore dei lavori un obbligo di immediata comunicazione delle riserve al responsabile unico del progetto, corredata da relazione riservata. Il comma 4 affida al responsabile unico del progetto la preliminare valutazione circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve al fine di un calcolo effettivo e reale del rag - giungimento del limite, di cui al comma 1, del 15% dell’importo del contratto. Il comma 5 stabilisce la facoltà da parte del responsabile unico del progetto di optare per l’utilizzo di un esperto per la formulazione della proposta motivata di accordo bonario e impone termini celeri e modalità trasparenti della sua scelta e della sua nomina (prioritariamente condivisa dal responsabile unico del progetto e dal soggetto che fa formulato le riserve e, in subordine, affidata alla Camera arbitrale), stabilendo inoltre la tempistica della for - mulazione della proposta da parte del predetto esperto. Il comma 6 codifica un principio di completezza istruttoria e di necessaria copertura finanziaria; è altresì precisato che la proposta accettata dal dirigente competente della stazione appaltante (e non dal re - sponsabile unico del progetto, curatore dell’istruttoria) e dal soggetto che ha formulato le riserve, in un termine celere e predefinito (45 giorni), debba essere trasfusa in un ver - bale sottoscritto dalle parti, a cui è espressamente attribuita natura transattiva; è inoltre statuito un chiaro meccanismo di computo degli interessi legali; è infine chiarito che, in caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di accettazione, possono essere aditi gli arbitri o l’autorità giudiziaria ordinaria.

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