Dossier Riforma cod contratti pubblici

b) Accordo bonario per i servizi e le forniture Il comma 1 dell’art. 211 introduce un’espressa clausola di estensione, subordinata ad una valutazione di compatibilità, della disciplina di cui all’articolo 210 anche ai contratti di for - nitura di beni di natura continuativa o periodica e ai contratti di servizi, laddove insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. c) Transazione Il comma 1 dell’art. 212 enuncia un criterio di residualità e sussidiarietà della transazione nell’ambito dell’esecuzione dei contratti pubblici, che, invero, può essere utilizzata sol - tanto qualora non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdiziona - le; seppur residuale, la transazione ha una sfera di applicazione che copre espressamente la fase esecutiva di tutti i contratti pubblici (sia di lavori, sia di servizi, sia di forniture); è rimarcata la necessità del rispetto della disciplina recata dal codice civile. Il comma 2 pre - vede una necessaria fase consultiva per le ipotesi transattive inerenti ai contratti pubblici superiori a determinate soglie (100.000 euro in generale ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici) , affidata, per le amministrazioni centrali, al qualificato parere dell’Avvo - catura dello Stato e, per le amministrazioni sub centrali, a un legale interno alla struttura ovvero, in mancanza, al funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il comma 3 precisa che, in applicazione del principio di tendenziale parità delle posizioni negoziali delle parti nella fase esecutiva, l’iter transattivo può essere avviato, tramite una proposta, tanto dal dirigente della stazione appaltante (sentito il responsabile unico del progetto), quanto dal soggetto aggiudicatario. Il comma 4 codifica il principio di necessaria forma scritta ad substantiam della transazione, il cui mancato rispetto è espressamente sanzionato con la sua nullità. d) Arbitrato Il comma 1 dell’art. 213 perimetra esattamente i confini dell’arbitrato nell’ambito dei contratti pubblici. È previsto, infatti: • che siano deferibili ad arbitri le sole controversie inerenti ai diritti soggettivi (e, per - tanto, non quelle attinenti a interessi legittimi) e derivanti dall’esecuzione di tutte le tipologie di contratti pubblici (relativi a lavori, servizi e forniture), sottraendo, per tal via, al meccanismo arbitrale l’area della procedura ad evidenza pubblica; • la possibilità di arbitrato, d’altra parte, è estesa espressamente, nei medesimi ambiti prima descritti, al fine di garantire una massima fruibilità dell’istituto nella fase esecu - tiva, anche a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una

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