dell’Autorità nazionale anticorruzione dell’elenco degli arbitrati in corso e definiti, dei loro dati, dei nominativi e dei compensi degli arbitri e dei periti. Il comma 9, in ossequio alla divisata massima funzionalità operativa del codice di contratti pubblici, rinvia ad apposito allegato la disciplina di dettaglio inerente all’albo degli arbitri, all’elenco dei periti e all’e - lenco dei segretari. f) Collegio consultivo tecnico, pareri obbligatori, determinazioni, costituzione facolta- tiva del collegio consultivo tecnico Con gli artt. 215-219, come indicato dalla Relazione illustrativa del Codice, le norme sul Collegio consultivo tecnico (CCT) danno attuazione al criterio direttivo della legge delega concernente “estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie al - ternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto”. L’istitu - to, temporaneamente introdotto dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, successive modifiche e integrazioni, è confermato come rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l’e - secuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto di appalto. La creazione, obbligatoria per gli appalti sopra soglia, di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione destinato ad accompagnare l’esecuzione del contratto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata, è volta appunto ad evitare che dispute e contrasti che possono insorgere tra le parti ritardino o ostacolino l’esatto adempimento della prestazione contrattuale. Rima- ne in facoltà delle parti decidere se limitare il Collegio consultivo tecnico ad una funzione soltanto consultiva o attribuire alle sue decisioni valore di determinazione direttamente costitutiva di diritti e obblighi in capo alle parti. In ogni caso, l’inosservanza delle pro- nunce (pareri o determinazioni) del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contra - ria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del CCT, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. g) Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC L’art. 220 riscrive la disciplina del parere di precontenzioso dell’ANAC, già previsto dall’art. 211 del d. lgs. n. 50 del 2016, con talune significative innovazioni. Al comma 1 si chiarisce, anzitutto, che il parere di precontenzioso viene espresso su richiesta della stazione appal - tante, dell’ente concedente o di una o più delle altre parti. Vengono poi introdotte impor - tanti modifiche. Da un lato, infatti, è eliminato l’inciso che rendeva il parere vincolante per
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