Dossier Riforma cod contratti pubblici

le parti che avessero preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Dall’altro lato, è consentito all’operatore economico (non anche alla stazione appaltante o ente concedente) che abbia richiesto il parere e vi abbia aderito di impugnarlo “esclusiva - mente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, dunque unicamente per profili sostanziali e non anche per vizi formali o procedurali nell’emissione del parere stesso: ciò in applicazione estensiva della regola di non annullabilità dettata in generale dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. È chiara la ratio legislativa di un rafforzamento del parere, di cui l’operatore economico può ottenere l’annullamento in sede giudiziale solo quando esso sia “sbagliato” nella sostanza. La formulazione dei com - mi 2, 3 e 4 dell’art. 220 ricalca quella dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 211 del d. lgs. n. 50 del 2016. Le sole novità si ravvisano nel comma 3 dell’art. 220, che ripropone il potere dell’ANAC di esprimere un parere motivato quando ravvisi che la stazione appaltante ha adottato un provvedimento affetto da gravi violazioni del codice, specificando nel parere i vizi di legittimità riscontrati. Una prima novità è costituita dalla previsione di un potere in capo all’Autorità di stabilire con proprio regolamento il termine massimo, comunque de - corrente dall’adozione o pubblicazione dell’atto che contiene la violazione, per emettere il parere. Una seconda novità è rappresentata dal termine assegnato alla stazione appaltante per conformarsi al parere, che è dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 211 (non più 60 ma 30 giorni), secondo una logica di velocizzazione dei tempi del procedimento > NORMATIVA CONCLUSIVA La seconda/terza parte del Libro V prende in considerazione le disposizioni: • art. 221 Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi; • art. 222 Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); • art. 223 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione. • Infine, l’ultima parte del Libro V è dedicata alle disposizioni transitorie, di coordina - mento e abrogazioni (artt. da 224 a 229) Per tutti approfondimenti sugli articoli e gli allegati al Codice, si rinvia alla lettura delle specifiche disposizioni indicate. Resta inteso che le disposizioni finali del testo proposto contengono le norme di chiusura sulle abrogazioni, le ultrattività della pre - vigente disciplina per i “procedimenti in corso”, come definiti dal comma 2 dell’art. 226, la clausola di invarianza finanziaria e sull’entrata in vigore del codice, che l’art. 229, comma 1, fissa al 1° aprile 2023, distinguendo tale data da quella di acqui- sto dell’efficacia del Codice stesso, fissata dal successivo comma 2 al 1° luglio 2023.

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