progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 ( Livelli della progettazione per gli ap - palti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi ) del Codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’A - NAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati. Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023 : il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; l’articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giu - gno 2017, n. 122; il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; il decreto del Ministro dell’economia e delle fi - nanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. Fermo restando quanto previsto dall’artico - lo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrut - ture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
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