infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, che hanno una “me - moria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I princìpi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispet - to alle singole norme. Il ricorso ai princìpi assolve, inoltre, a una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non trove - rebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Così, ad esempio: • il principio del risultato (art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri princìpi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia, insieme con quello della fiducia nell’azione amministrativa (art. 2), come criterio in - terpretativo delle singole disposizioni; • i princìpi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art. 6) perimetrano il campo di ap- plicazione del codice consentendo, alle condizioni stabilite, l’affidamento diretto di servizi sociali agli enti del terzo settore. Di recente, si è diffusa una certa insofferenza per l’uso inappropriato e ripetitivo dei princìpi generali/generici, o di formule a cui si attribuisce la qualificazione di princìpi generali, paventandosi il rischio che un eventuale “ abuso dei princìpi ” porti a un eccessivo potere interpretativo del giudice, che condurrebbe a un basso livello di certezza del diritto e di prevedibilità delle soluzioni giudiziali dei conflitti. Si è riportata, così, l’attenzione sulla distinzione tra princìpi generali e altri strumenti interpretativi con cui i princìpi generali condividono il ruolo di “attrezzi del mestiere” del giurista-interprete. Il progetto di nuovo codice , nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati a un uso inappropriato dei princìpi generali (e in particolare alla frequente commistione tra principi e regole), ha inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante e nomofilattica. In questa direzione, si è voluto dare un contenuto concreto e operativo a clausole generali altrimenti eccessivamente elastiche (si veda ad esempio la specificazione del concetto di buona fede, anche ai fini delle reciproche responsabilità della stazione appaltante e dell’aggiudicatario illegittimo), oppure utiliz - zare la norma-principio per risolvere incertezze interpretative (ad esempio, i princìpi che delimitano il campo di applicazione del codice, enucleando i rapporti tra appalti e contratti gratuiti da un lato e affidamenti di servizi sociali agli enti del terzo settore dall’altro) o
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