I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Come indicato dall’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. Trattasi, dunque, di funzionalizza- zione dei princìpi classici di concorrenza , di imparzialità, di non di - scriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità Come indicato dall’art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai princìpi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Dunque, come sottolineato dall’ANAC, costituisce il più forte im - pulso ad uscire dai formalismi e ad abbattere le ritrosie ad esercitare la piena discrezionalità e innovare. Invero: • nel dubbio, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo , che sia coeren - te con la fiducia nell’amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato da parte degli operatori economici; • tutto l’articolato deve essere letto in chiave finalistica con l’intento di realizzare il principio del risultato (art. 1), il principio della fiducia (art. 2) e il principio dell’accesso al mercato (art. 3). Come indicato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, nella procedura di gara le sta - zioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei princìpi di buona fede e di tutela dell’affi - damento. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudi - cazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministra- tivo al principio di buona fede. Quindi: • in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’af - fidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti; • nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affi - damento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e pro - vati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scel - te contrattuali dell’operatore economico;
ACCESSO AL MERCATO
CRITERIO INTERPRE- TATIVO
BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFI- DAMENTO
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