Dossier Riforma cod contratti pubblici

I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l’affidamento dei servizi sociali, l’uno fondato sulla concorrenza, l’al - tro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale: bilanciamento tra concorrenza e sussidiarietà orizzontale, superando la tendenza ad as - sicurare la prevalenza assoluta della prima sugli altri valori parimenti protetti dalla Costituzione (artt. 2 e 118, comma 4 Cost.) Come indicato dall’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023, le pubbliche ammini - strazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la pre - stazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternaliz - zazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedi- mento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività , delle connesse esternalità e della congruità economica della presta - zione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universali - tà, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. Come precisato al Legislatore, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti conceden - ti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgi - mento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto si- nallagmatico tra prestazioni;

SOLIDA- RIETÀ E SUSSI- DIARIETÀ ORIZZON- TALE

AUTO- ORGANIZ- ZAZIONE AMMINI- STRATIVA

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