Dossier Riforma cod contratti pubblici

c) Destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche L’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti conceden - ti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e del- le forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’e - sclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una moda- lità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Il Legislatore, in particolare, ha realizzato un riparto delle risorse : 1. l’80 per cento delle risorse In tal caso, come sottolineato dall’art. 45, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, l’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito: • per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le fun - zioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori; • gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione; • i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse fi - nanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiu - stificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordina - menti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti con - cedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

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