• Specializzazione/formazione. Una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata: - per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
d) Raffronto delle norme
Art. 113 d.lgs. 50/2016 Testo abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023
Art. 45 d.lgs. n. 36/2023 Testo in vigore dal 1° aprile 2023, con effetto dal 1° luglio 2023
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifi- che di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla proget - tazione dei piani di sicurezza e di coordi- namento e al coordinamento della sicurez- za in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e spe - cialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni detta - glio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e for - niture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudica - trici destinano ad un apposito fondo risor- se finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori,
1. Gli oneri relativi alle attività tecniche in - dicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole proce - dure di affidamento di lavori, servizi e for - niture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applica- zione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Mi - nistero delle infrastrutture e dei traspor- ti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti conce - denti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finali - tà indicate al comma 5, a valere sugli stan - ziamenti di cui al comma 1, in misura non
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