Art. 113 d.lgs. 50/2016 Testo abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023
Art. 45 d.lgs. n. 36/2023 Testo in vigore dal 1° aprile 2023, con effetto dal 1° luglio 2023
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivi- tà di programmazione della spesa per in - vestimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovve- ro di verifica di conformità, di collauda - tore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazio - ni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono mo- dalità diverse per la retribuzione delle fun - zioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono de- stinare il fondo o parte di esso ai dipenden- ti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti re - lativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. 3. L’ottanta per cento delle risorse finanzia- rie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, po - sto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli ap - palti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecu - zione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retri - buzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 3. L’80 per cento delle risorse di cui al com- ma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relati- vo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connes- se alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tem - pi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
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