Dossier Riforma cod contratti pubblici

Art. 113 d.lgs. 50/2016 Testo abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023

Art. 45 d.lgs. n. 36/2023 Testo in vigore dal 1° aprile 2023, con effetto dal 1° luglio 2023

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’esple- tamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente arti- colo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

8. Le amministrazioni e gli enti che co - stituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse fi - nanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazio- ne alle funzioni tecniche svolte. Le som- me così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.

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