me giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disci- plina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai princìpi appli - cabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte. > DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI La parte II del libro II contiene disposizioni “trasversali”, tra esse eterogenee e comuni all’appalto. La scelta di raggrupparle e di collocarle all’inizio del Libro II, immediatamente dopo la unitaria disciplina del c.d. “sottosoglia”, è ascrivibile alle plurime considerazioni e che si individuano in un duplice “comune denominatore”. Anzitutto, all’evidenza, trattasi di disposizioni di rilevante importanza e di notevole im- patto – anche e soprattutto economico- sulla disciplina del contratto pubblico; numerose di esse, per tal ragione, ma anche per ulteriori profili legati alla attuale congiuntura politica ed economica mondiale hanno trovato esplicita menzione nei princìpi e criteri della leg - ge-delega. Invero, a tale proposito, si rammenta che: • il Legislatore delegante ha inserito le clausole sociali (art. 57) quale oggetto di specifico intervento, declinandone le finalità, e che alla medesima lettera della delega hanno tro - vato riferimento le esigenze solidaristiche di integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate che hanno trovato menzione nell’art. 61; • del pari sono state indicate dal Legislatore delegante le direttrici di intervento con ri- guardo alla disposizione della suddivisione in lotti (art. 58): quest’ultima appare stret - tamente connessa con quella degli accordi quadro (art. 59) la cui importanza è andata via via aumentando esponenzialmente negli ultimi anni ed alla quale non sembra im - prudente preconizzare un ulteriore, crescente applicazione, anche in virtù del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e la progres - siva riduzione del numero delle medesime. Il Legislatore ha poi indicato “ il regime obbligatorio della revisione prezzi ” quale punto qualificante della riforma, e sembra financo superfluo evidenziare la centralità della pre - visione (art. 60) alla luce degli eventi di portata mondiale (pandemia, crisi energetica) oc - corsi nei recenti mesi.
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