n. 50 del 2016 , salva la modifica introdotta al comma 2, nel quale si fa riferimento a un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che stabilirà i requisiti minimi ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti ivi indicati; • all’art. 67 ha formulato il rinvio al regolamento di cui all’art. 100, comma 4 per la di - sciplina dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria necessari che devono possedere i consorzi per imprese artigiane e i consorzi stabili, nonché i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria per partecipare alle gare, oltre a disciplinare il regime transitorio, ed è dettata una specifica disciplina per i requisiti dei consorzi fra società cooperative; • all’art. 68, in ragione della sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 (punti 38, 39 e 40: nonostante gli artt. 19 e 63 direttiva, non è ammis - sibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all’interno del rag - gruppamento, lo può fare in certi casi l’Amministrazione), si è configurato l’istituto del raggruppamento senza ricorrere agli istituti del raggruppamento orizzontale e del raggruppamento verticale , consentendo la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la respon - sabilità solidale dei partecipanti; • all’art. 69 è stato mantenuto immutato l’art. 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016. > LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE La disciplina dettata dal Libro II, parte IV, del presente Codice risulta in gran parte imposta dal diritto unionale, che delinea gli specifici obblighi procedurali da ottemperare per addi - venire alla scelta del contraente della stazione appaltante. Il testo normativo: • valorizza le esigenze di flessibilità nell’aggiudicazione , equiparando le varie proce - dure di scelta del contraente, salva l’eccezionalità della procedura negoziata senza pre - via pubblicazione; • definisce l’ambito di applicazione della procedura competitiva con negoziazione e del dialogo competitivo mediante il chiarimento della portata precettiva di alcuni termini impiegati dal diritto unionale; • introduce la categoria unitaria dell’inammissibilità delle offerte , in relazione agli atti difformi rispetto al paradigma regolatorio di riferimento e inidonei a raggiungere il proprio scopo tipico (con conseguente differenziazione del regime applicabile a secon - da che l’offerta sia irregolare o inammissibile);
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