Gli articoli 84 e 85, in particolare, disciplinano la pubblicità di bandi e avvisi. L’art. 84 si focalizza sugli obblighi di pubblicazione prescritti a livello unionale per le gare sopra-so - glia, da attuarsi in raccordo con l’Ufficio per le pubblicazioni dell’Unione Europea. L’art. 85 è invece incentrato sulla pubblicità nazionale. Nel contesto del nuovo codice, che vede la complessiva digitalizzazione delle procedure, anche la regolamentazione della pubblicità di bandi e inviti, come già quella degli avvisi di pre-informazione, si adegua ad un sistema accentrato di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e di pub- blicazione nazionale digitale per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti gestita da ANAC, di cui all’art. 23. Con la scelta di favore per una maggiore digitalizzazione resta quindi superata l’esigenza di trasmissione della documentazione in sede europea da parte di ogni singola stazione appaltante, come ancora letteralmente immaginato dalla direttiva n. 2014/24/UE (art. 49 § 5 e 6 della direttiva). La soluzione, fermo il rispetto nella sostanza degli incombenti imposti a livello europeo, vuole infatti offrire una più avanzata ed ef - ficiente modalità di pubblicazione, omogenea a livello nazionale, agevolando così anche la ricerca dei bandi da parte degli operatori economici; in aderenza ai dettami della legge delega, le disposizioni danno impulso alla piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti ed eliminano costi a carico dei concorrenti, posto che le forme di pubblicazione cartacea comportano oneri che vengono scaricati sull’aggiudicatario. c) La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte Il titolo, che comprende due soli articoli, artt. 91 e 92, è volto a disciplinare con precisione, con funzione di semplificazione e di orientamento per l’operatore, lo svolgimento della procedura di gara. > I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI L’istituto della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è stato completamente rivisto in attuazione della previsione della legge delega di procedere al superamento del sistema incentrato sull’Albo dei commissari tenuto dall’ANAC. Il contenuto dell’art. 93 risulta essere la sintesi di due visioni contrapposte , la prima volta a liberalizzare completamente le modalità e la composizione della commissione ammet - tendo che la stessa fosse composta esclusivamente o prevalentemente da soggetti ester - ni; la seconda volta invece a mantenere prioritariamente alle risorse interne dell’ammi - nistrazione appaltante l’onere e l’onore della composizione della commissione. Alla base
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