Dossier Riforma cod contratti pubblici

di tali diverse concezioni non sono mancate anche considerazioni di carattere economico, in quanto una composizione interamente esterna della commissione di gara rappresenta un’occasione di lavoro per gli estranei all’amministrazione e potrebbe anche evitare lun - gaggini del procedimento di gara dovuti ai gravosi impegni del personale dell’amministra - zione; al contrario si è obiettato che il personale dell’amministrazione è una risorsa che va valorizzata in termini di preparazione e formazione e che ciò può costituire anche un elemento di qualificazione delle stazioni appaltanti. La nuova normativa è in ogni caso improntata al criterio della trasparenza , imponen - dosi all’amministrazione appaltante che le nomine debbano avvenire secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ma senza fissare regole procedurale rigide e lasciando alla stessa amministrazione appaltante la scelta di stabilire le modalità più adeguate a raggiungere tale scopo. Quanto ai requisiti di ordine generale , le più rilevanti novità dell’articolato complessivo, sotto il profilo formale e di collocazione, sono: • la formulazione di cinque distinti articoli (in luogo del vigente art. 80 del decreto le - gislativo n. 50 del 2016); detta opzione si è resa opportuna a fini di semplificazione e chiarificazione, per consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di meglio orientarsi ; • invero, la disposizione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 è stata quella sulla quale si è concentrata la maggior parte del contenzioso in materia di contrat- ti pubblici: essa, sebbene mutuasse in larga parte il testo dell’art. 57 della direttiva n. 24/2014, neppure distingueva al proprio interno le cause di esclusione c.d. “obbligato - rie” (cioè quelle che trovavano applicazione in via diretta, senza che alla stazione ap - paltante restasse alcun margine di apprezzamento valutativo sulla sussistenza dei pre - supposti) rispetto a quelle c.d. “facoltative”; • la pressante esigenza di un riordino e della introduzione di una disciplina chiarificatrice ha determinato la necessità di suddividere l’originaria disposizione in cinque distin- ti articoli integralmente nuovi , le cui rispettive rubriche sono, del pari, innovative, a partire dalla terminologia utilizzata. In particolare.

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