di tali diverse concezioni non sono mancate anche considerazioni di carattere economico, in quanto una composizione interamente esterna della commissione di gara rappresenta un’occasione di lavoro per gli estranei all’amministrazione e potrebbe anche evitare lun - gaggini del procedimento di gara dovuti ai gravosi impegni del personale dell’amministra - zione; al contrario si è obiettato che il personale dell’amministrazione è una risorsa che va valorizzata in termini di preparazione e formazione e che ciò può costituire anche un elemento di qualificazione delle stazioni appaltanti. La nuova normativa è in ogni caso improntata al criterio della trasparenza , imponen - dosi all’amministrazione appaltante che le nomine debbano avvenire secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ma senza fissare regole procedurale rigide e lasciando alla stessa amministrazione appaltante la scelta di stabilire le modalità più adeguate a raggiungere tale scopo. Quanto ai requisiti di ordine generale , le più rilevanti novità dell’articolato complessivo, sotto il profilo formale e di collocazione, sono: • la formulazione di cinque distinti articoli (in luogo del vigente art. 80 del decreto le - gislativo n. 50 del 2016); detta opzione si è resa opportuna a fini di semplificazione e chiarificazione, per consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di meglio orientarsi ; • invero, la disposizione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 è stata quella sulla quale si è concentrata la maggior parte del contenzioso in materia di contrat- ti pubblici: essa, sebbene mutuasse in larga parte il testo dell’art. 57 della direttiva n. 24/2014, neppure distingueva al proprio interno le cause di esclusione c.d. “obbligato - rie” (cioè quelle che trovavano applicazione in via diretta, senza che alla stazione ap - paltante restasse alcun margine di apprezzamento valutativo sulla sussistenza dei pre - supposti) rispetto a quelle c.d. “facoltative”; • la pressante esigenza di un riordino e della introduzione di una disciplina chiarificatrice ha determinato la necessità di suddividere l’originaria disposizione in cinque distin- ti articoli integralmente nuovi , le cui rispettive rubriche sono, del pari, innovative, a partire dalla terminologia utilizzata. In particolare.
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