individua le cause di esclusione “automatica” - con ciò mutuandosi un ag - gettivo che si rinviene in numerose decisioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale, che vale ad evidenziare che sulla sussistenza delle stesse non v’è spazio per alcun margine valutativo della stazione appaltante - nonché dei soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a deter - minare, “per contagio”, l’esclusione dell’operatore economico; individua le cause di esclusione “non automatica” tra le quali rientra il c.d. “illecito professionale”, che, tuttavia, è stato disciplinato autonomamente nell’ultimo articolo del Capo II (art. 98), armonicamente con la espressa pre - scrizione della legge-delega; è contenuta la disciplina procedimentale comune agli “eventi” che condu - cono alla esclusione dell’operatore economico; sono stati indicati gli oneri di comunicazione degli eventi idonei a condurre alla esclusione in capo agli operatori economici ed è disciplinato il c.d. “selfcleaning” (l’applicazione di detto istituto, armonicamente alla disciplina eurounitaria, è stata dilatata ri - spetto alla previsione vigente); contiene la disciplina specifica che riguarda i raggruppamenti di imprese. Proprio per le incertezze applicative che avevano indotto la giurisprudenza ad intervenire a più riprese sul tema, è sembrato corretto, a fini sistemati - ci e di chiarificazione, allocare in questa parte del codice la disciplina della c.d. “sostituzione” od “estromissione” del partecipante al raggruppamento, che, sebbene successiva al verificarsi dell’evento passibile di conseguenze espulsive, in realtà si pone a monte delle iniziative della stazione appaltante e previene l’adozione di misure espulsive. Sotto il profilo sostanziale - come meglio sarà chiarito in sede di relazione specifica su detto articolo, le dispo - sizioni ivi contenute “corrispondono” e “superano” quanto previsto ai com - mi 17 e 18 dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016; il quinto ed ultimo articolo disciplina partitamente la fattispecie del c.d. ille - cito professionale, recependo, nella parte dedicata alla elencazione dei reati, l’indicazione già contenuta nelle Linee Guida ANAC n. 6 approvate dal Con - siglio dell’Autorità con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con la deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
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