rimentale anche nel settore degli appalti ordinari dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019, (c.d. sblocca cantieri), come estensione della disciplina contenuta nell’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che la prevede invece nei soli settori speciali. Nel dettaglio si prevede che nelle procedure aperte, la stazione appaltante può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se prevista da - gli atti di gara e, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi di tale possibilità, deve garantire che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente. La previsione, oltre ad essere coerente con il divieto di gold plating, introduce a regime una semplificazione procedi- mentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudica- zione e agevola le attività delle stazioni appaltanti. È espressamente prevista in diversi Stati membri (quali Germania e Francia). La disposizione contenuta nell’art. 108, invece, è diretta a indicare i criteri di aggiudica- zione degli appalti pubblici con il riferimento, conforme alla direttiva 2014/24/UE, dei cri - teri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il primo com - ma riprende il testo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016, con alcune modifiche. Il comma 2 prevede ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si tratta in particolare: • dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e sco - lastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera; • dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; • dei contratti di servizi e delle forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro ca- ratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; • degli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; • degli affidamenti di appalto integrato.
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