Dossier Riforma cod contratti pubblici

Deve tuttavia evidenziarsi che il funzionamento di un simile sistema deve coordinarsi con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare altrimenti in una sorta di ostacolo all’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci pertanto anche di ottenere valutazioni prestazionali positive. L’art. 110 contiene la normativa in tema di offerte anormalmente basse , introducendo una consistente modifica rispetto alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di semplificare la relativa disciplina, responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, tenere in considerazione l’e - terogeneità delle situazioni concrete. Al tempo stesso, anche in considerazione della diffe - rente qualificazione richiesta per lo svolgimento di procedure relative a contratti di impor - to superiore e inferiore alle soglie europee, si è optato per una disciplina differenziata tra i due sistemi. Sono pertanto eliminate dall’articolo le disposizioni dedicate alle procedure sotto-soglia. Nell’ambito delle consultazioni svolte e a seguito di un esame comparatistico e di analisi economica, con riferimento al sopra-soglia – in cui l’accertamento dell’ano - malia avviene sempre e comunque in contraddittorio con l’operatore – è emersa l’opzione di rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l’individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che quindi an- dranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata (eliminando dunque le soglie fissate ex lege). La scelta appare coerente con la ratio di resti - tuire alle stazioni appaltanti la propria discrezionalità amministrativa e tecnica, conferen - do pertanto alla stessa il potere e il dovere di compiere le scelte amministrative di loro per- tinenza, in coerenza con i princìpi del risultato, della fiducia, di buona fede e affidamento. Il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure sopra soglia, appare d’altro canto un sistema in grado di rendere le stazioni appaltanti in grado di gestire in modo adeguato e completo le soglie di anomalia e predeterminare, adattandoli al caso concreto, i criteri e i parametri della relativa valutazione, compatibilmente con le previsioni di legge.

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