Giova d’altro canto rilevare, in una prospettiva comparatistica (anche alla luce dei risultati di uno specifico sondaggio condotto in àmbito Eurosystem Procurament Co- ordination Office ), che diversi Stati membri si sono limitati a riprendere testualmen - te l’art. 69 della direttiva (Svezia, Germania, Irlanda; tale discorso vale anche per la BCE), non introducendo pertanto soglie, ex ante , identificative delle offerte anomale e oggetto di obbligatoria verifica di anomalia. La Danimarca, pur specificando l’art. 69 della direttiva, non ha comunque previsto alcuna soglia, mentre l’Austria ha previsto soglie “elastiche” definite su base giurisprudenziale, raccomandando, sia nelle gare al minor prezzo sia in quelle con l’OEPV, di confrontare il prezzo più basso offerto con l’importo complessivo stimato dell’appalto nonché con il valore medio dei prezzi offerti dai concorrenti più “vicini”. La disposizione dell’art. 111 riproduce il testo dell’art. 50 della direttiva 2014/24/UE e riprende il testo già introdotto con il decreto legislativo n. 50 del 2016. In base al comma 1, le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 84, conforme all’allegato II.6, Parte I, lett. D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro. Al comma 2 si prevede che se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazio - ne e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di pre-informazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indica - zione specifica al riguardo. Al comma 3 si prevede che in caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’art. 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’ac - cordo quadro su base trimestrale. In tale caso, inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. Al comma 4 si prevede che le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. Al comma 5 si prevede che, fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune in - formazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro
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