possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici. L’art. 112, invece, riprende il contenuto dell’art. 84 della direttiva 2014/24/UE ed è con - forme alla disposizione introdotta con il decreto legislativo n. 50 del 2016. Al comma 1 si prevede che per ogni appalto o accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 e ogni volta in cui sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazio - ne appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri, ossia i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione, i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’ac - cordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’art. 70 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure; per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’art. 76 che giustifi - cano l’utilizzazione di tali procedure; eventualmente, le ragioni per le quali l’amministra - zione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo qua - dro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. Al comma 2 si prevede che la relazione prevista al primo comma non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’ac - cordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione. Al comma 3 si prevede che qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto predisposto ai sensi dell’art. 111 o dell’art. 127, comma 3, contiene già le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. Al comma 4 si prevede che le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garanti - scono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate
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