Dossier Riforma cod contratti pubblici

in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunica - zioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudi- cazione dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. > L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI Anche la parte dedicata alla complessa fase dell’esecuzione viene snellita mediante la con- sueta tecnica del rinvio agli Allegati al Codice e, sotto il profilo sostanziale, aggiornata tenendo conto, da un lato, delle più recenti istanze di sostegno all’economia ed alle micro, piccole e medie imprese e, dall’altro lato, della rinnovata priorità delle amministrazioni di conseguire i risultati prefissati nel modo più celere ed efficiente. a) Requisiti per l’esecuzione dell’appalto e della direzione dei lavori L’art. 113 riproduce l’art. 100 del d.lgs. n. 50/2016, che traspone fedelmente i princìpi di cui agli artt. 70 della direttiva 24/2014 e 87 della direttiva 25/2014. Negli articoli 114, 115 e 116 sono state riordinate le previsioni già contenute, in ordine spar - so, negli artt. 101, 102 e 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo i seguenti criteri: • nell’art. 114 (ex 101) si sono previste le figure professionali necessarie per lo svolgimen - to dell’attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti qualificate, limitando quindi la disposizione al profilo soggettivo; • nell’art. 115 (ex 111) si sono previste le attività di direzione, controllo e contabilità, sotto il profilo oggettivo; • nell’art. 116 (ex 102) si sono previste le attività di collaudo e verifica di conformità. In particolare, il comma 1 dell’art. 114, riproduce il testo dell’art. 101, comma 2, riepilogan- do le figure professionali principali che coadiuvano il responsabile unico del procedi- mento nella fase esecutiva . Rispetto all’art. 101 è stata aggiunta per chiarezza la congiun - zione “o” prima dell’espressione “del verificatore della conformità”, al fine di precisarne l’alternatività rispetto al collaudatore e alla commissione di collaudo. Il comma 2 contiene il riferimento alle figure professionali ulteriori per gli appalti di lavori, tra le quali, le figure professionali di nuova introduzione collegate alla gestione informativa digitale (previste nell’allegato I.9). I commi 3, 4 e 5 dell’art. 101 del d.lgs. n.50/2016 sono stati soppressi per

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