Dossier Riforma cod contratti pubblici

le parti descrittive delle attività e dei compiti demandati rispettivamente al direttore dei lavori, al direttore operativo e all’ispettore di cantiere, che sono contenute nell’allegato II.14, così come specificato nel comma 5. Nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di ri - schi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Qualora sia nominato un soggetto diverso dal direttore dei lavori quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) si è espressamente prevista la sua autonomia, da intendersi sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Il comma 6 corrisponde all’attuale art. 111, comma 1, ultimo periodo, ma la disposizione è stata modificata per coordinarla con le pre - visioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche. Per queste ultime, si è ritenuto di mantenere la possibilità di ricorrere ad appalti esterni anche per la direzione dei lavori in casi particolari, coincidenti con i “lavori complessi”, che sono citati anche in altre disposizioni del Codice. Si tratta dei lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti archi - tettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso di tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allunga - mento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni atten - dibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente ac - centuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazio - ne in termini collaborativi è ritenuta fondamentale (cfr. d.m. n. 560/17 e s.m.i.). Si è ritenuto di aggiungere lo specifico riferimento ai lavori che richiedono “professionalità specifiche”, tenendo presenti normative di settore che impongano la presenza sul cantiere di determi - nate figure professionali. L’appalto per il conferimento di incarichi di direzione dei lavori

59

Made with FlippingBook Online newsletter maker