è invece obbligatorio, secondo le disposizioni del codice, per le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni pubbliche. I commi da 7 a 10 riguardano i soggetti degli appalti di forniture e servizi ed accorpano disposizioni che nel Codice attuale sono contenute, non organicamente, negli artt. 101 e 111. Nel comma 7 si è prevista un’attribuzione generaliz - zata al RUP delle funzioni di direzione dell’esecuzione e si è specificata la possibilità della gestione informativa digitale (che, per i servizi, potrebbe essere il Facility Management, il quale, se previsto, si presta ad essere condotto con l’ausilio del BIM). Il comma 8 demanda all’allegato II.14 l’individuazione di servizi e forniture di particolare importanza (per qua - lità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’ese - cuzione diverso dal RUP e il comma 10 demanda all’allegato II.14, presupposti i compiti di quest’ultimo, l’individuazione delle funzioni dell’assistente del direttore dell’esecuzione, che può essere nominato con le modalità previste dallo stesso comma 10 (che ricalca l’at - tuale comma 6 bis dell’art. 101). Il comma 9 corrisponde al comma 6 del testo proposto, qualora il direttore dell’esecuzione non possa essere individuato tra il personale delle sta - zioni appaltanti. In sintesi: • l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è di - retta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni; • il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, nonché del collaudatore oppure del - la commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate; • per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavo- ri le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9; • il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informa - tiva digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto;
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