Dossier Riforma cod contratti pubblici

• nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; • se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appal - tante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, in - dividuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena au - tonomia. (per le ulteriori precisazioni si rinvia alla lettura della norma in commento) b) Controllo tecnico contabile e amministrativo La disposizione ex art. 115, corrispondente all’attuale art. 111, ne ripropone soltanto le parti strettamente inerenti all’attività di controllo tecnico contabile e amministrativo, in quanto le previsioni concernenti le figure professionali ed il collaudo o la verifica di conformi - tà sono state soppresse ed in parte trasferite rispettivamente nell’art. 114 e nell’art. 116. I commi 1, per i lavori, e 3, per servizi e forniture, rinviano all’allegato II.14 per la descrizione delle attività di controllo, ma entrambi contengono la novità della necessaria utilizzazio- ne delle piattaforme digitali. A queste ultime si riferisce anche il comma 5, per il collega - mento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la cui previsione è stata introdotta nel Codice dalla legge n. 108 del 2021. I commi 2, per i lavori, e 4, per servizi e forniture, introducono la previsione sull’iscrizione delle “riserve” dell’appaltatore a contenuto eco - nomico. Va sottolineato che l’esigenza di tale previsione si è posta perché, mentre l’art. 121 sulle sospensioni tratta le riserve concernenti queste ultime, le altre riserve a contenuto economico, allo stato non disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, trovano la loro migliore collocazione nella norma del codice sulla contabilità dei lavori e delle prestazio - ni. Avendo inteso ribadire la sanzione della decadenza dai diritti a contenuto patrimoniale dell’esecutore, come conseguenza della mancata iscrizione o esplicitazione delle riserve, si è preferito inserirne la previsione (anche in coerenza con quanto previsto per le riserve relative alle sospensioni) nella normativa primaria, rinviando all’allegato II.14 per la disci - plina di modalità e termini. La scelta si pone in controtendenza rispetto alle attuali norme del d.m. n. 49 del 2018, che rimettono tale disciplina ai documenti di gara e/o ai singoli contratti. Essa è però opportuna poiché la materia necessita di regolamentazione

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