Dossier Riforma cod contratti pubblici

uniforme, in considerazione dell’ampiezza del contenzioso dinanzi al giudice ordinario e dei compiti di nomofilachia da riservare alla Corte di Cassazione.

c) Collaudo e verifica di conformità La disposizione ex art. 116 riproduce gran parte del testo dell’art. 102 d.lgs. n. 50/2016. È sta - to soppresso l’attuale primo comma dell’art. 102 perché estraneo alla materia del collaudo e della verifica di conformità. Nel comma 1 è stato aggiunto, rispetto al comma 2 dell’art. 102, il riferimento alla “tempistica” dell’esecuzione ed è stato inoltre soppresso ogni riferimen - to ai contratti sotto soglia comunitaria perché la relativa disciplina è contenuta nella parte dedicata a questi ultimi. Il comma 2 conferma i tempi di completamento del collaudo e della verifica di conformità attualmente previsti dall’art. 102, comma 3, ma consente alle stazioni appaltanti di ridurli in presenza di opere o di servizi di limitata complessità. Al regolamento di cui al successivo comma 7 viene demandata la previsione dei casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato (fino a un anno). Nel comma 4, al fine di garantire l’imparzialità delle operazioni di collaudo, si è lasciata la previsione della nomina dei collaudatori interni alla stazione appaltante, ma con la specifi - cazione che, in tal caso, devono appartenere a “strutture funzionalmente indipendenti”. La previsione è richiamata, per servizi e forniture, dal comma 5, ultimo periodo. Quest’ultima disposizione demanda la verifica di conformità al RUP ovvero al direttore dell’esecuzione, se nominato, invertendo il rapporto regola/eccezione dell’attuale art. 111, comma 1, secondo periodo. Tuttavia è fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare uno o più verificatori di conformità nelle fattispecie previste dal secondo periodo del comma 5 come proposto. Il comma 6 riproduce le incompatibilità elencate dall’attuale comma 7 dell’art. 102. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori del - lo Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o su - periore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l’attività di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio op- pure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l’attività di servizio;

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